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20/04/2020 - Aggiornate le metodologie per i fabbisogni standard dei comuni per il 2020

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Aggiornate le metodologie per i fabbisogni standard dei comuni per il 2020
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
Il D.P.C.M. 5 marzo 2020 provvede all'aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2020. Aggiornamento in base agli artt. 56 e 7D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216.
Norme di riferimento
Il D.Lgs. n. 216 del 2010 disciplina la determinazione del fabbisogno standard per Comuni, Città metropolitane e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Il D.Lgs. n. 216 del 2010 non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Con il D.P.C.M. 29 dicembre 2016 (G.U. 22 febbraio 2017, n. 44) si è provveduto all'adozione delle note metodologiche per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni fondamentali.
Con il D.P.C.M. 18 aprile 2019 (G.U. 8 giugno 2019, n. 133, S.O. n. 21) si ha l'aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard dei comuni per il 2019.
Il DPCM 2020
Come si è appena detto con questo DPCM è adottata la nota metodologica relativa all'aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard dei comuni per il 2020 ed al fabbisogno standard per ciascun comune delle Regioni a statuto ordinario.
La nota metodologica
Nell'allegato al DPCM è chiarito che:
-la nota metodologica è stata predisposta allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali dei comuni delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO), da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) in base a quanto disposto per il 2020 dall'art. 1, comma 449, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232.
- i modelli di riferimento per la stima dei fabbisogni standard sono rimasti invariati, di conseguenza, si rimanda interamente alla nota metodologica "Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni" approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in data 13 settembre 2016, adottata con il D.P.C.M. 29 dicembre 2016, visto in precedenza, ad eccezione delle modifiche apportate per il servizio di Asili nido e per la funzione del Trasporto pubblico locale.
Funzioni fondamentali aggiornati e non aggiornati
Per il 2020, in linea con la metodologia vigente, i Fabbisogni Standard (FaS) sono stati aggiornati con riferimento ai servizi delle funzioni fondamentali: asili nido e trasporto pubblico locale.
Per le altre funzioni fondamentali non è stata apportata nessuna variazione, nè alle regole di calcolo del fabbisogno standard, nè alla base dati che continua ad essere quella relativa all'annualità 2016. I coefficienti di riparto sono rimasti invariati rispetto a quelli approvati dalla CCTFS il 12 settembre 2018 e riportati nella Nota FaS 2018.
Il servizio Asili nido
Per il servizio di Asili nido, a partire dal modello di funzione di costo vigente, sono state introdotte due innovazioni volte, da un lato, alla definizione di un "costo standard minimo del servizio" e, dall'altro lato, alla normalizzazione dalla percentuale di copertura del servizio misurata dal numero di "bambini serviti" rispetto alla popolazione residente in età 0-2 anni introducendo un livello minimo di servizio e rivedendo, parallelamente, la percentuale di copertura massima del 33% introdotta dalla CTFS con la Nota FaS 2018.
Non modificando la base dati di riferimento, che rimane quella relativa all'annualità 2016 descritta nella Nota FaS 2018, il nuovo livello massimo per la percentuale di copertura riconosciuta nel calcolo del FaS è stato individuato al fine di mantenere costante al 3,99% il peso con cui il servizio di Asili nido concorre alla composizione del coefficiente di riparto complessivo prima dell'introduzione del limite al 33% sulla percentuale di copertura. Queste modifiche non costituiscono innovazioni metodologiche in quanto la funzione di costo utilizzata per il calcolo del fabbisogno rimane quella definita nella Nota FaS 2016.
E' chiarito che l'aggiornamento delle regole di applicazione dei FaS del servizio di Asili nido prevede il calcolo di due diversi tipi di costo standard che concorrono alla determinazione del FaS del singolo comune. La prima tipologia di costo, è il "costo standard del servizio", la seconda tipologia è "costo standard minimo del servizio". Tenendo conto di queste caratteristiche è stato possibile individuare 9 diversi tipi di costo standard, riportati nella Tabella 1.1., riportata nell'allegato al DPCM.
Viene precisato che la definizione del livello minimo di servizio utilizzato per il calcolo del fabbisogno è stata effettuata calcolando il venticinquesimo percentile della percentuale di copertura (pari al rapporto tra il numero di utenti serviti e il numero di bambini residenti in età 0-2 anni) rilevata rispetto all'annualità 2016. In totale, sono stati individuati cinque valori di riferimento considerando le distribuzioni della percentuale di copertura ottenute raggruppando i comuni con servizio storicamente attivo nel 2016 in cinque fasce di popolazione.
Le fasce prese a riferimento e i livelli di copertura minimi del servizio sono riportati nella Tabella 1.2, riportata nell'allegato al DPCM.
Infine, il numero di "Utenti serviti" riconosciuto nel calcolo dei FaS di ogni comune è posto pari alla percentuale di copertura di riferimento moltiplicata per la popolazione residente in età 0-2 anni (i valori di riferimento della popolazione sono quelli dell'annualità 2016).
Per i comuni dove non è presente il servizio di Asili nido, o il numero di utenti serviti è inferiore al valore minimo di riferimento, si prevede un incremento del FaS pari al numero di utenti serviti utili al raggiungimento della percentuale di copertura minima moltiplicato per il costo standard del voucher relativo al cluster di appartenenza del comune. Invece, nel caso di comuni con servizio già attivo, il FaS viene calcolato moltiplicando il numero di utenti compatibili con la percentuale di copertura massima per il costo standard del servizio specifico del comune riconoscendo, così, le modalità storiche di offerta del servizio.
Il servizio Trasporto pubblico locale
Nell'allegato al DPCM è specificato che Trasporto pubblico locale (TPL), volto a garantire ai cittadini il diritto alla mobilità grazie alla fornitura di mezzi di trasporto diversi dai veicoli propri dei cittadini, dove il fabbisogno standard è stato riconosciuto a tutti i comuni capoluoghi di provincia e a tutte le città metropolitane indipendentemente dalla valorizzazione della spesa storica mantenendo inalterate tutte le altre regole di calcolo del fabbisogno riportate nella "Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2019" approvata dalla CTFS in data 12 settembre 2018, adottata con il D.P.C.M. 18 aprile 2019, visto in precedenza, (Nota FaS 2018). La base dati di riferimento è rimasta quella relativa all'annualità 2016.
I coefficienti di riparto
Nell'Appendice allegata al DPCM è specificato che, in linea con la metodologia vigente, per ogni comune, il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio. La Tabella A.1, allegata al DPCM riporta, nella seconda colonna, i nuovi pesi utilizzati per la composizione del coefficiente di riparto complessivo dei FaS. In coerenza con l'invarianza della base dati di riferimento, rimasta quella dell'annualità 2016, i pesi utilizzati nella ponderazione sono coerenti con le regole di composizione del fabbisogno standard riportate nella Nota FaS 2018 per tutte le funzioni ad eccezione del servizio di Asili nido dove vale quanto detto in precdenza.
Va evidenziato che, in linea con la metodologia vigente, il FaS delle Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo è stato considerato al 70% ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 216/2010, mentre il FaS relativo al servizio di TPL è stato considerato al 35,14%, percentuale corrispondente al rapporto tra la spesa storica del TPL aggiornata al 20161 e il FaS stimato al fine di considerare nella composizione del fabbisogno complessivo solo la spesa del TPL di competenza comunale.
Infine, viene ribadito che i coefficienti di riparto esprimono il risultato del processo di aggiornamento dei FaS a metodologia invariata con riferimento all'annualità 2016 e che per il loro calcolo sono state considerate le informazioni acquisite con il questionario FC30U sino alla data del 1° settembre 2018.
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