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17/04/2020 - Debito fuori bilancio: riconoscibilità disavanzo Società partecipata

tratto da entilocali-online.it
Debito fuori bilancio: riconoscibilità disavanzo Società partecipata
16Apr, 2020 by Redazione
 
Nella Delibera n. 34 del 18 marzo 2020 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere sulla possibilità per un Ente Locale di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), il debito costituito dal disavanzo di una Società, indirettamente partecipata, affidataria del “Servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale”.
La Sezione rileva che non è consentita un’indiscriminata riconoscibilità come debito fuori bilancio, tramite la procedura prevista dall’art. 194 del Tuel, del disavanzo di un Organismo partecipato da un Ente Locale, il quale potrà essere oggetto di riconoscimento solo in presenza degli specifici presupposti richiesti dalla citata norma al comma 1, lett. b) e c).
Con riferimento ai disavanzi di “Consorzi, di Aziende speciali e di Istituzioni”, infatti, la copertura (al fine di rispettare l’obbligo dei pareggio del bilancio) può avvenire solo “nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi”. Ancora più stringenti appaiono gli spazi per le strutture societarie in quanto, da un lato, la riconoscibilità è subordinata alla previa decisione, da parte dell’Ente Locale, di provvedere alla ricapitalizzazione, dall’altro la norma è limitata a quelle che siano costituite per lo svolgimento dei “servizi pubblici locali”, dovendosi escludere l’applicazione, anche analogica, delle disposizioni che in via eccezionale permettono a un Ente pubblico di farsi carico del disavanzo di una struttura deputata alla gestione di un “servizio di interesse generale”.
Peraltro, la Sezione chiarisce che l’accertata impossibilità di provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio con la procedura derogatoria prevista dall’art. 194 del Tuel, non ricorrendo i presupposti specificamente richiesti per le singole ipotesi normative contemplate dalla norma, impone al Comune di procedere all’adempimento di quanto ritenuto dovuto nel rispetto dell’ordinario ciclo di bilancio.
Diversamente sarà possibile ricorrere all’invocata procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio solo in un secondo momento laddove, a seguito di contenzioso, risulti giudizialmente definita la doverosità delle somme pretese ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel.
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