16/04/2020 - Stabilizzazione nel pubblico impiego e applicabilità alle società pubbliche
tratto da federalismi.it
DI ANTONINO MAZZA LABOCCETTA
Stabilizzazione nel pubblico impiego e applicabilità alle società pubbliche
Abstract (It): Individuato il quadro della normativa rilevante in materia di superamento del precariato nella pubblica amministrazione, il lavoro si sofferma sull’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, che individua due procedure di stabilizzazione rispettivamente disciplinate al comma 1 e al comma 2. Benché si tratti di procedure diverse, il legislatore si limita nell’uno e nell’altro caso a stabilire i presupposti della stabilizzazione, senza tuttavia esplicitare il criterio cui l’amministrazione deve attenersi per individuare il percorso da seguire. Il lavoro si propone di dimostrare che la procedura disciplinata dal comma 2 è sussidiaria rispetto a quella disciplinata dal comma 1, in quanto quest’ultima, a differenza della prima, prevede, tra i suoi presupposti, che il personale sia stato assunto, sia pur a tempo determinato, all’esito di procedure concorsuali. Infine, il lavoro delimiterà il perimetro delle «amministrazioni pubbliche» per verificare se possa stabilizzarsi il personale che abbia svolto la propria attività presso società a partecipazione pubblica.
Sommario: 1. Premessa. 2. Il quadro normativo. 3. Il fenomeno del precariato nel pubblico impiego. 4. La regola del pubblico concorso. 5. La Corte di giustizia sul caso Mascolo. L’esigenza di un argine ai contenziosi. 6. La “via di fuga” della stabilizzazione. 7. Superamento del lavoro precario e rapporto di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione. 8. Lavoro flessibile e pubblico impiego. 9. La gestione del fabbisogno del personale. 10. I due canali della stabilizzazione previsti dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017. 11. Il perimetro dell’amministrazione pubblica. 12. Le società a partecipazione pubblica come datori di lavoro. 13. Le società partecipate e l’art. 20 del d.lgs. n. 75 de 2017. 14. Conclusioni.