16/04/2020 - COVID-19. Un'emergenza destinata a protrarsi. Appunti per il ''dopo''
tratto da federalismi.it
DI LUCIANO PANZANI
COVID-19. Un'emergenza destinata a protrarsi. Appunti per il ''dopo''
Covid-19, è un’osservazione ormai ampiamente condivisa non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, pone dei problemi mai affrontati dall’umanità e mette a dura prova la struttura istituzionale ed economica della nostra società. In occasione del Legal Forum 9 ½ Rule of Corona, organizzato dalla Russia in questi giorni, Dimitri Medvedev vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha affermato che la pandemia pone rischi per i diritti umani e K. Shanmugam, ministro della Giustizia di Singapore, ha parlato di una sfida per il diritto, aggiungendo che sono prevedibili altre pandemie, con la conseguenza che occorre maggior unità nelle risposte a livello internazionale, un international framework. Va sottolineato che il Legal Forum, con i suoi 20.000 esperti collegati in contemporanea, rappresenta una sede di dibattito importante, quanto inusuale, perché vede come attori paesi che sovente non sono considerati dai nostri mezzi di informazione. Le misure che sono state adottate a più riprese dal Governo in queste settimane, da ultimo il 10 aprile con il decreto liquidità, hanno sospeso gli obblighi tributari e contributivi, hanno concesso la cassa integrazione in forma molto ampia, hanno stanziato fondi per i nuovi poveri, includendo in essi anche chi traeva sostentamento dal lavoro nero, hanno concesso la garanzia dello Stato per i finanziamenti alle imprese attuati con il “bazooka” da 400 miliardi, hanno avviato una serie di misure che faranno salire il nostro debito pubblico al 150% del PIL, un debito che dovrà essere pagato dai nostri figli e nipoti, sempre che non si arrivi al default. Per altro verso i provvedimenti adottati dall’Unione Europea e dalla BCE riconoscono nei fatti che la visione tradizionale del neoliberalismo non è idonea a far fronte alla crisi derivante dal forzato arresto delle attività economiche e produttive. Per quanto sia forse troppo presto, prima della definitiva riunione del prossimo 23 aprile, per valutare gli interventi decisi dall’Eurogruppo, nella riunione di giovedì scorso si è concordato di mettere a disposizione dei Paesi che ne faranno richiesta, fondi per 240 miliardi di euro del Meccanismo europeo di stabilità (Mes o Fondo salva Stati) per interventi sanitari diretti e indiretti, con il solo vincolo che siano utilizzati per questo scopo. Inoltre l'Eurogruppo ha raggiunto una prima intesa per creare un Fondo per la Ripresa (Recovery Fund), collegato al budget dell'Ue, da finanziare «con strumenti innovativi». Nel complesso si ritiene che siano stati mobilitati intorno a 500 miliardi. A tutto ciò si deve aggiungere la linea di credito di 200 miliardi prevista a carico della Banca Europea degli Investimenti (Bei) per fornire garanzie e finanziare le imprese. È troppo presto per dire se ciò comporterà il ritorno ad una visione neo-keynesiana o ad una soluzione intermedia. Mi pare che il confronto non sia soltanto teorico, ma sia evidente nelle posizioni contrapposte che sono emerse nel dibattito in seno all’Unione Europea, posizioni che tradiscono in maniera evidente scelte in parte opportunistiche, l’incapacità di prevedere ciò che accadrà anche tra pochi mesi ed il condizionamento che deriva dalla necessità di tener conto degli umori degli elettorati nazionali. I provvedimenti adottati hanno determinato sul piano istituzionale il congelamento di funzioni fondamentali dello Stato, in primo luogo l’amministrazione della giustizia. La sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali ed il rinvio delle udienze, ultimamente prorogato, e la previsione che dopo la scadenza della proroga, si proceda a ritmo ridotto secondo modalità che dovranno essere individuate dai presidenti dei tribunali e delle corti di appello, comporta il fermo dell’attività giudiziaria, senza che le notizie di indagini sui casi di maggior rilievo inaugurate da alcune Procure possano smentire la sostanza. Se nel caso delle due emergenze che hanno preceduto il Coronavirus, il terrorismo e la guerra alle mafie, la giustizia è stata in prima fila, oggi essa è paralizzata dalla necessità di assicurare il distanziamento sociale. Come l’attività produttiva, nei fatti anche quella giudiziaria è considerata non primaria, nonostante in essa la teoria classica veda una delle attribuzioni fondamentali dello Stato, insieme alla moneta ed al monopolio della forza. Non si tratta di una scelta soltanto italiana. K. Shanmugam, ministro della Giustizia di Singapore, nel suo già ricordato intervento ha lamentato le molte controversie che non possono essere decise. Va anche sottolineato che la legislazione dell’emergenza ha inciso, com’è noto, su molti diritti fondamentali. Le libertà di circolazione, di riunione, di esercizio di un’attività economica sono state compresse come non mai. Giorgio Lattanzi ha sottolineato che “È vero che la libertà di circolazione può essere limitata «per motivi di sanità o di sicurezza» (art. 16, comma primo, Cost.), ma nel nostro caso più che una limitazione è avvenuta una soppressione. Il diritto di riunirsi può incontrare un divieto «per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica» (art. 17, terzo comma, Cost.), ma solo se le riunioni avvengono in luogo pubblico mentre sono state rigorosamente vietate anche tutte le riunioni in luoghi privati. Si è giunti a non consentire l’esercizio in comune, sia in pubblico che in privato, della fede religiosa e sono state prese misure che hanno impedito il lavoro e l’attività economica. Anche la libertà personale è stata limitata, sia con l’«applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano» (art, 1, comma 1, lett. d del d.l. 25 marzo 2020, n. 19), sia con il «divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus» (art. 1, comma 1, lett. e d.l. n. 19 cit.). E inoltre con l’art. 14 d.l. 9 marzo 2020, n. 14 sono state introdotte una serie di deroghe significative alla normativa sul trattamento dei dati personali”… (segue)