16/04/2020 - Appalti, la stretta più leggera
tratto da Italia Oggi - 15 Aprile 2020
Appalti, la stretta più leggera
di CHIARA DE LEITO E STEFANO LOCONTE
Italia Oggi - 15 Aprile 2020
In materia di appalti, sono sospesi gli obblighi di verifica delle imprese committenti se le imprese appaltatrici sospendono i versamenti avvalendosi delle previsioni dell' art. 18 del Decreto liquidità. Lo ha chiarito recente Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020.
Gli adempimenti in materia di appalti e subappalti. Rispetto ai contratti di appalto, subappalto, prestazioni d' opera dall' importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, l' art. 17 bis Dlgs. n. 241/1997 prescrive l' obbligo delle imprese committenti di verificare il puntuale assolvimento, da parte delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativamente ai lavoratori impiegati nell' opera.
A tal fine, l' appaltatrice trasmette al committente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, le deleghe F24 di pagamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell' esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell' opera o del servizio affidato, dell' ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. In caso di inosservanza a tale obbligo, il committente deve sospendere, finché perdura l' inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall' impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell' opera o del servizio ovvero per un importo pari all' ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all' ufficio dell' Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
La sospensione dei versamenti fiscali introdotta dal Decreto liquidità. L' art. 18 del Decreto liquidità ha disposto, tra l' altro, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, effettuate ai sensi degli articoli 23 e 24 Dpr n. 600/1973. I destinatari. Destinatari della misura sono gli esercenti attività d' impresa con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno registrato nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione dei ricavi o compensi rispetto allo stesso mese del precedente periodo d' imposta. Ai fini della verifica della contrazione del fatturato ciascun mese deve essere considerato in via autonoma. La misura della riduzione che consente di beneficiare della sospensione in commento è parametrata ai ricavi o compensi conseguiti nel precedente periodo d' imposta.
Soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro. I contribuenti che nel periodo d' imposta 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro beneficiano della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi se hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d' imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d' imposta.
Soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro. I contribuenti che nel periodo d' imposta 2019 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro beneficiano della misura in commento se i ricavi o i compensi sono diminuiti almeno del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d' imposta e nella stessa percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
Nuove attività. Infine, possono avvalersi della misura in commento anche i soggetti che hanno iniziato l' attività d' impresa, arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. In questo caso, la sospensione opera indipendentemente dalla riduzione dei ricavi o compensi nella misura percentuale sopra descritta, come desumibile dalla formulazione della norma e confermato nella Circolare n. 9/E.
I punti di contatto con le disposizioni in materia di appalti e subappalti. È di tutta evidenza come la sospensione dei termini di versamento si riflette anche sulla posizione del committente. In particolare, l' Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E ha evidenziato che a fronte della legittima sospensione dei versamenti effettuata da un impresa appaltatrice al ricorre dei requisiti previsti dall' art. 18 del Decreto Liquidità, non sussiste l' obbligo di controllo da parte del committente prescritto dall' art. 17-bis Dlgs. n. 241/1997, essendo quest' ultimo strettamente connesso ai versamenti sospesi da parte dell' appaltatrice. Di conseguenza, il committente non dovrà sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all' appaltatrice se, nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, l' appaltatrice non abbia fornito la documentazione attestante il versamento.
Infine, la circolare n. 9/E ha chiarito che qualora l' appaltatrice rientri tra i soggetti legittimati alla sospensione dei versamenti fiscali in forza dell' art. 18 D.l. n. 23/2020, gli obblighi a carico del committente, di verifica del versamento delle ritenute e sospensione del pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento della appaltatrice, riprenderanno a decorrere dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma. Quindi, in una data successiva al 30 giugno 2020.