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15/04/2020 - Declassamento demografico del comune e compenso dei revisori dei conti

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Declassamento demografico del comune e compenso dei revisori dei conti
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
Con il parere del 27 febbraio 2020, il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno si occupa della sorte dei compensi dei Revisori dei conti degli Enti Locali stabiliti nel limite massimo della fascia demografica di appartenenza del Comune, in caso di declassamento dell'Ente stesso in una fascia demografica inferiore.
Per il Viminale la questione è chiara: si conferma il mantenimento, al riguardo, del criterio della fascia demografica di appartenenza al momento di deliberazione di nomina, ai sensi dell'art. 156, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Dipartimento, tuttavia, richiama i seguenti principi di diritto enunciati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con Del. 24 giugno 2019, n. 14/SEZAUT/2019/QMIG: "1. Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell'Interno e quello dell'Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell'art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri. 2. L'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall'organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL.".
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, si ritiene consentito all'Ente locale procedere ad una rivisitazione dei compensi, nei limiti di legge, previo un rinnovato giudizio sulla loro compatibilità finanziaria, adeguatezza e sostenibilità, fermo restando che l'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione assunta a tal fine.
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