14/04/2020 - Misure restrittive per contrastare l'emergenza coronavirus - Vademecum
riceviamo dal collega Leonardo Misuraca
Misure restrittive per contrastare l'emergenza coronavirus - Vademecum
a cura del Segretario Generale del Comune di Ribera Dott. Leonardo Misuraca
Aggiornato al 13/4/2020
PRESCRIZIONE VALIDE FINO AL 03 MAGGIO 2020
Prescrizioni per le attività commerciali
Provvedimenti del Governo
Dal 14/4/2020 e fino al 3/5/2020, in forza dell’art. 1, comma 1, lett. z) del D.P.C.M. 10/4/2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
Restano chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Allegato 1 al D.P.C.M. 10/4/2020
Commercio al dettaglio (attività non sospese)
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione
medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati-
Inoltre, dal 14/4/2020 e fino al 3/5/2020, in forza dell’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 10/4/2020 , relativamente alle attività commerciali, si applicano le misure di cui alle seguenti lettere:
u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da
consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del D.P.C.M. 10/4/2020 (Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse);
dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti
ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo
dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario
all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 del D.P.C.M. 10/4/2020;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Con determinazione del Direttore dell’Agenzia Dogane Monopoli del 21/3/2020 è stata disposta la sospensione, dal 22/3/2020 e fino al perdurare dello stato di emergenza, del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, situati all'interno delle rivendite e la sospensione di tutte le raccolte di giochi delle tabaccherie: "SuperEnalotto", "Superstar", "Sivincetutto", "Lotto tradizionale". Sospesa anche la raccolta online dei giochi, in relazione alle "attività estrazionali al fine di ulteriormente limitare gli spostamenti ed il contatto dei soggetti la cui presenza risulterebbe necessaria per il corretto svolgimento delle citate attività.
Provvedimenti DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIana
Con Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 11/4/2020 l’efficacia delle disposizioni delle Ordinanze contingibili e urgenti n°5 del 13 marzo 2020, n°7 del 20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell’articolo 3, comma 5, già abrogato), n°10 del 23 marzo 2020 e dell’articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n°14 del 3 aprile 2020 è stata prorogata fino al 3 maggio 2020.
Pertanto :
- L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante, ai sensi del D.P.C.M. del 10/4/2020 non è consentita nelle aree di servizio e di rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati (Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 20/3/2020);
- Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare (Art. 3 - Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 11/4/2020);
- È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento (Art. 4 - Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 11/4/2020);
- Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco (Art. 4 - Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 11/4/2020);
- Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato (Art. 4 - Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 11/4/2020);
- E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni (Art. 5 - Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 11/4/2020);
- Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all'aperto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante (Art. 6 - Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 11/4/2020);
- Per contrastare fenomeni di possibile allarme sociale determinati dall’acquisto di ingiustificate
quantità di prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici, i responsabili dei relativi esercizi
commerciali sono tenuti a vigilare su episodi di accaparramento dei suddetti prodotti (art. 7 dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13/3/2020);
- Per garantire prioritariamente la distribuzione della filiera sanitaria e di quella agro-alimentare le
imprese della grande distribuzione predispongono nelle aree di stoccaggio servizi igienici, anche
amovibili, per assistere gli autotrasportatori. L’ingresso ai mercati ittici e ortofrutticoli è limitato ai soli operatori commerciali dei rispettivi settori. I Sindaci, verificate le condizioni di accessibilità e la possibilità di osservanza di tutte le misure precauzionali vigenti in materia di condizioni igienico-sanitarie, dispongono in ordine alla prosecuzione delle attività alimentari esercitate all’aperto con particolare riferimento ai mercati rionali (art. 6 dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13/3/2020).
Attività produttive industriali e commerciali
Dal 14/4/2020 e fino al 3/5/2020, in forza dell’art. 2 del DPCM 10/4/2020 sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3, ossia :
ATECO DESCRIZIONE
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione
di articoli in paglia e materiali da intreccio
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 -
20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e
22.29.02)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale
25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per
macchine utensili
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per
la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
l'imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad
esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05,
33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di
relative parti e accessori
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture
agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di
combustibili per riscaldamento
46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano
espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound),
che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione
automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi
interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne
a domicilio di prodotti
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali.
L’elenco dei codici di cui all’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata
l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le
amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività
che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3, nonché
delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza
strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e
dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata,
può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo
precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l’attività è
legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1
per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.
È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di
farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione
derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il
Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non
sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di
sospensione dell'attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In
ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire
l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni,
gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso
pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa
comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente
della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo
economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261 assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di
prima necessità.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19
negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1,
completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza,
entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai
locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza,
attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e
sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci
giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Attività professionali
In forza dell’art. 1, comma 1, lett. ii) del DPCM 10/4/2020 in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Pubbliche amministrazioni
In forza dell’art. 1, comma 1, lett. gg) e hh) e dell’art. 2, comma 1, del DPCM 10/4/2020 per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che prevede :
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Omississ ……..
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per
i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di
lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22
maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa
disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Viene raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione
dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e
dall’articolo 2, comma 2.
Misure di informazione e prevenzione (art. 3 del D.P.C.M. 10/4/2020) :
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole
di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono
esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani.
Prescrizioni DIVERSE
In forza dell’art 1, comma 1, del D.P.C.M. 10/4/2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure indicate nelle seguenti lettere.
PRESCRIZIONI per i cittadini
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di
trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a
quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse
da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante;
c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona (vedi misura più restrittiva dottata dal Presidente della Regione Sicilia);
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa
ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali
da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un
metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Misure di informazione e prevenzione (art. 3 del D.P.C.M. 10/4/2020) :
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con
multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.
Provvedimenti DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIana
(Art. 3 dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 11/4/2020)
È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore.
È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.
Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abilitazione.
(Art. 5 dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del 11/4/2020)
Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l'osservanza della presente disposizione.
Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosiddette seconde case e verso luoghi di villeggiatura.
Prescrizioni per le attività didattiche e procedure concorsuali
In forza dell’art 1, comma 1, del D.P.C.M. 10/4/2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure indicate nelle seguenti lettere:
k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni
di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative
svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di
formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le
attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in
modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi
altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad
assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i
servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e
le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta
la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile,
con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni,
successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed
in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di
quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università
e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della
eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo
provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di
polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state
applicate le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e
l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di
esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza
da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non
concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,
l’ammissione al recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le
procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’articolo 87, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito
provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le
prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Misure di informazione e prevenzione (art. 3 del D.P.C.M. 10/4/2020) :
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole
di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono
esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4.
Prescrizioni per il traporto pubblico locale
In forza dell’art 1, comma 1, del D.P.C.M. 10/4/2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure indicate nelle seguenti lettere:
ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende
del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19sulla base
delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto
nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime
finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il
Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico,
ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.
Misure di informazione e prevenzione (art. 3 del D.P.C.M. 10/4/2020) :
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
Prescrizioni per le attività sanitarie
In forza dell’art 1, comma 1, del D.P.C.M. 10/4/2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure indicate nelle seguenti lettere:
r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui
attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto
personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni
altra attività convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di
collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore
y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore
degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del
Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il
contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri
detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I
colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente
prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale,
a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di
limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il
rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.
Misure di informazione e prevenzione (art. 3 del D.P.C.M. 10/4/2020) :
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle
infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base
delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite
dal Ministero della salute;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a
disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani.
Prescrizioni per i soggetti che fanno rientro in Sicilia da altre regioni o dall'estero
Tutti i soggetti che fanno rientro in Sicilia da altre regioni o dall'estero hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta nonché al Comune e al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
Tali soggetti hanno l'obbligo, a pena di sanzioni penali, di osservare la permanenza domiciliare in isolamento obbligatorio, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it.
Il soggetto in isolamento obbligatorio ha l’obbligo di adottare una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell’abitazione.
Nel caso in cui l'appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario (Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.5 del 13.3.2020 e n 7 del 20/3/2020).
I soggetti in isolamento non possono ricevere visite.
E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.
In forza dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20.03.2020 chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l’obbligo di permanere presso la propria residenza anche oltre il periodo previsto (14 giorni) fino a quando non sarà sottoposto a tampone rinofaringeo e se ne conoscerà l’esito. Solo all’esito negativo del tampone l’ASP potrà procedere al rilascio della comunicazione di fine isolamento fiduciario.
In forza dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20.03.2020 chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l’obbligo di permanere presso la propria residenza anche oltre il periodo previsto (14 giorni) fino a quando non sarà sottoposto a tampone rinofaringeo e se ne conoscerà l’esito. Solo all’esito negativo del tampone l’ASP potrà procedere al rilascio della comunicazione di fine isolamento fiduciario.
Disposizioni per soggetti positivi Covid-19 in stato di isolamento domiciliare
I soggetti per i quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 da parte dei laboratori di riferimento del S.S.R. hanno l’obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 1, co. 1, lett. b) dell’ordinanza n. 7/2020 (adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell’abitazione);
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti per territorio.
I soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio sono tenuti :
- a registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
- permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare più volte al giorno i locali dell’abitazione.
Sono esclusi dai predetti obblighi i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).
Tutti saranno sottoposti al tampone rinofaringeo nel medesimo termine (Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 20/3/2020).
DIsposizioni in materia di ingresso in italia
L’art. 4 del D.P.C.M. 10/4/2020 recita :
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare
ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o
terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco
dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le
verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del
presente decreto;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di
sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che
verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di
cui al comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non
sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i
momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a
promuovere l'utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente
rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino
sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se
asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e
all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora
preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza
come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo
restando l’accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della
dichiarazione resa all’atto dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità
sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in
coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento
fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare
tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche
che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento
fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di
quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora,
indicata come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le
persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo
dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle
persone sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai
commi precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo
di un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o
dimora, diversa da quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia
trasmessa alla stessa Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1 lettera b), integrata con
l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la
nuova abitazione o dimora avvenga secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità
sanitaria, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente
in relazione al luogo di destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti
provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate,
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate,
sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini
di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa
inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche
ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020
0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare
una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in
quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché
degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione
della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di
sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la
mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
g) In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi
dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi
di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
Sanzioni :
L’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 delinea un sistema sanzionatorio che abbandona lo strumento originariamente individuato nell’articolo 650 del codice penale, a favore di una differenziazione tra le violazioni “ordinarie” delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (articolo 1, comma 2, lettera e) costituente reato di cui all’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), le cui sanzioni congiunte vengono elevate, dall’articolo 4, comma 7, all’arresto da 3 mesi a 18 mesi e all’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, nelle more dell’emanazione e fino a tale momento, dalle Regioni o dai Sindaci, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Nei casi di violazione delle disposizioni concernenti :
-
la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
-
la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;
-
la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonchè i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
-
la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio;
-
la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
-
la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonchè di lavoro autonomo;
-
la limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui sopra, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento
in misura ridotta.
Le sanzioni per le violazioni delle misure di contenimento prescritte da decreti del Presidente del Consiglio sono irrogate dal Prefetto.
Le sanzioni per le violazioni delle misure di contenimento prescritte dalle Regione o dai Sindaci sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente la “ Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” .
Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 (Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata).
Il richiamo espresso all’ipotesi di epidemia colposa (articolo 452 c.p.) non esclude dunque la possibile ricorrenza di altri reati, in primo luogo del delitto di epidemia (dolosa) di cui all’articolo 438 c.p., consistente nella “diffusione di germi patogeni”.
Le questioni di diritto intertemporale vengono affrontate dall’articolo 4, comma 8, del decreto legge 25 marzo 2020 a norma del quale “le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per il procedimento sanzionatorio per i reati trasformati in illeciti amministrativi).
Esecuzione e monitoraggio delle misure
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 10/4/2020 il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Informazioni e link
Nel sito istituzionale del Comune di Ribera all’indirizzo : www.comune.ribera.ag.it è stata creata una apposita sezione, raggiungibile dalla home page, con tutti i decreti, ordinanze, avvisi, moduli, link e numeri utili per l’emergenza Coronavirus.