10/04/2020 - Sentenza n. 66/2020 - danno all'immagine
tratto da corteconti.it
Sentenza n. 66/2020 - danno all'immagine
SEZIONE III GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO 31/03/2020
L’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, con la formulazione dell’art. 51, 7° comma c.g.c. e con l’abrogazione dell’art. 7 della L.n.97/2001, non ha fatto venir meno il limite della proponibilità dell’azione risarcitoria per danno d’immagine previsto dall’art. 17 comma 30 ter del d.l. 78/2009 per i soli i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la P.A. di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale.
Da nessuna norma di delega, né dai lavori preparatori, né dalla relazione illustrativa del d.lgs n.174/2016 si ricava, infatti, che il legislatore abbia voluto innovare la disciplina del danno d’immagine di cui all’art. 17 comma 30 ter del d.l. 78/2009.
Detta disposizione, che stabilisce che “Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”, per il contenuto letterale dello stesso, e soprattutto per il richiamo ad una norma esattamente individuata depone nel senso di ritenere realizzatasi una ipotesi di rinvio recettizio (corte cost. n.311/93), conseguente l’incorporazione, o l’integrazione, nella norma rinviante (cioè nell’art. 17 comma 30 ter non abrogato) della norma rinviata (art. 7 L.97/2001). Quest’ultima, seppur abrogata, – in virtù appunto dell’incorporazione nella disposizione rinviante - mantiene inalterata la propria efficacia normativa quale fonte descrittiva dei fatti indicati dalla norma rinviante.
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO