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10/04/2020 - I comunicati della Protezione Civile non sono impugnabili in quanto non si configurano come ordinanze

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
I comunicati della Protezione Civile non sono impugnabili in quanto non si configurano come ordinanze
di Vincenzo; Gianluca Giannotti; Popolla - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone; Dottore in giurisprudenza – esperto enti locali
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ricevuto ricorso dal Codacons (Coordinamento delle Associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori) contro la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la Protezione Civile, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento di molteplici atti.
In primi al TAR del Lazio è stato richiesto l'annullamento del provvedimento di diniego, comunicato mediante bollettino della Protezione Civile, con il quale si respingeva la richiesta formulata tramite pec dalla ricorrente associazione a tutela dei consumatori di indicare ai cittadini il numero dei deceduti a casa distintamente dai deceduti che si trovavano in terapia intensiva e di "indicare quanti posti sono realmente disponibili in terapia intensiva e dove su tutto il territorio nazionale, e la possibilità concreta di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross – Centrale remota per le operazioni di soccorso." Contestualmente alla appena citata richiesta di annullamento il Codacons ha richiesto la condanna dei resistenti alla pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera c) del Codice Processuale Amministrativo.
L'oggetto delle richieste di annullamento effettuate dal Codacons si è poi esteso ai provvedimenti emanati, in due giorni consecutivi, dal Dipartimento della Protezione Civile sul proprio sito internet nominato "COVID-19 Italia – Monitoraggio della situazione" e nel quale venivano comunicati i dati inerenti il monitoraggio della situazione COVID-19, regione per regione. L'annullamento, nello specifico, era previsto nella parte in cui i provvedimenti non indicavano i dati relativi al numero di deceduti in ospedale, al numero di deceduti nella propria abitazione, con sintomi gravi, al numero dei posti realmente disponibile in terapia intensiva e presso quali strutture fossero, nonché le indicazioni relative al trasferimento mediante "Cross" ovvero la Centrale remota per le operazioni di soccorso e alla percentuale tra tamponi fatti e esiti dell'aumento o diminuzione percentuale. Contestualmente alla appena citata richiesta di annullamento il Codacons ha richiesto la condanna dei resistenti alla pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera c) del Codice Processuale Amministrativo.
Tali annullamenti sarebbero stati preceduti dall'adozione di misure cautelari provvisorie ex art. 56 del Codice Processuale Amministrativo.
Le precisazioni del Tribunale Amministrativo Regionale
Il TAR del Lazio ha precisato innanzitutto il valore giuridico assunto dalle schede riepilogative dei dati delle Regioni pubblicate dal Dipartimento della Protezione Civile, ad oggetto dell'impugnativa del Codacons. Queste infatti per il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio "non possono essere qualificate come provvedimenti, non avendo del provvedimento amministrativo né la forma né soprattutto la sostanza", dovendo le schede riepilogative dei dati essere separate e non ricondotte alle ordinanze di Protezione Civile che sono atti per cui invece non è dubitabile la sindacabilità da parte del giudice amministrativo: pertanto sebbene collegati i due atti hanno una distinta configurazione giuridica e soltanto le ordinanze possono essere considerati come provvedimenti. Ha ribadito in tal senso il TAR come sia i comunicati che le conferenze stampa non possano e non debbano avere alcuna valenza provvedimentale e ha posto dei dubbi sulla tesi per cui gli atti in questione siano direttamente impugnabili ai sensi dell'art. 21-octiesL. n. 241 del 1990 il che "nulla leva, come si è già osservato (…), che la trasparenza rimane ovviamente valore centrale anche con riguardo al tema comunicazione, da parte delle autorità competenti, di dati e informazioni relative alla emergenza sanitaria in atto, che infatti appaiono di indubbia rilevanza e di inequivoco interesse pubblico.". Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha fatto riferimento a precedenti decreti sul tema ad oggetto della controversia e ha affermato che, per i motivi già rilevati in precedenza, l'azione posta in essere dal Coordinamento delle Associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori sembrerebbe integrare estremi e caratteristiche tipiche non di un'azione impugnatoria, bensì di "un'azione intesa all'accertamento del diritto ad avere determinate informazioni, connessa all'asserito inadempimento di obblighi di trasparenza" così come disciplinata dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Infine ha sottolineato il Collegio che la richiesta cautelare posta in essere dal Codacons non ha rispettato la sequenza procedimentale prevista, così come disciplinata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. già citato: tale conclusione è d'altronde rafforzata dalla circostanza per cui "i comunicati stampa e la pubblicazione delle schede riepilogative dei dati non integrano, nella specie, un formale (e impugnabile) diniego.".
La decisione del TAR
Per quanto sopra esposto, il Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio ha respinto, col presente decreto, l'istanza formulata dal ricorrente.
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