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08/04/2020 - No alle assunzioni in esercizio provvisorio

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
No alle assunzioni in esercizio provvisorio
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
La questione all'esame della Corte dei conti-Campania, risolta nella delibera 19 marzo 2020, n. 28, riguarda la possibilità di procedere all'assunzione di unità di personale in regime di esercizio provvisorio.
Un Sindaco, infatti, ha adito il magistrato contabile, ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, per verificare la possibilità per l'Ente, in costanza di esercizio provvisorio, di procedere ad assunzioni di personale mediante scorrimento di una graduatoria vigente; al riguardo, precisa che l'assunzione in questione è inclusa nel piano del fabbisogno triennale e di avere, inoltre, esperito le preliminari procedure di mobilità.
Entrando nel merito, l'adita Corte innanzitutto premette che:
- nel bilancio degli enti locali, gli stanziamenti di spesa hanno natura autorizzatoria, costituendo un limite agli impegni e ai pagamenti con la sola esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e i servizi per conto terzi;
- laddove non risulti approvato il bilancio di previsione per l'anno in corso entro il 31.12 dell'anno precedente, il legislatore, onde evitare la paralisi dell'ente, ha comunque consentito una gestione "provvisoria" dell'esercizio, ma, proprio in quanto tale, nel rispetto di predeterminati limiti, a garanzia degli equilibri di bilancio dell'ente e riassunti nella disciplina dettata dall'art. 163 TUEL e dall'art. 43D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e relativi principi contabili;
- nel caso dell'"esercizio provvisorio", gli enti possono impegnare solo spese correnti (oltre quelle correlate a partite di giro), mentre per la spesa in conto capitale, possono essere impegnate solo somme per lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- in tale scenario sussiste il rischio concreto che il ricorso all'utilizzo degli stanziamenti di spesa dell'anno precedente, seppure per dodicesimi, possa non apparire idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo;
- ne deriva, dunque, l'impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio provvisorio, al di là del limite dei dodicesimi, con la sola eccezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163, comma 5.
Alla luce di quanto sopra, la tipologia di spesa in argomento non risulta annoverabile tra quelle impegnabili, non essendo la stessa riconducibile:
- all'eccezione di cui alla lett. a) del comma in esame, spese tassativamente regolate dalla legge, non trattandosi di un'assunzione imposta ex lege, ma programmata dall'ente medesimo;
- all'eccezione di cui alla lett. b), non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, attesa la pacifica frazionabilità in dodicesimi delle spese di personale;
- all'eccezione di cui alla lett. c), spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, riferendosi, siffatta eccezione, al caso di servizi, oggetto di contratti in scadenza, tra i quali non rileva il contratto di lavoro subordinato.
Per queste ragioni, il magistrato contabile esclude la possibilità di procedere ad assunzioni di personale in costanza di gestione "provvisoria" del bilancio.
Giova ricordare, ad ogni buon conto, che il divieto si estende fino all'intervenuta approvazione del bilancio di previsione, anche oltre il termine di legge, ovverosia fino al venir meno della situazione d'inadempimento; ciò, secondo quanto disposto, in tema di assunzioni di personale, dall'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito con L. 7 agosto 2016, n. 160.
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