08/04/2020 - La Ministra per la pubblica amministrazione mette in sicurezza il lavoro agile
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
La Ministra per la pubblica amministrazione mette in sicurezza il lavoro agile
di Amedeo Di Filippo - Dirigente comunale
La norma cardine è quella che, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica, considera il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Posto che il primario obiettivo della disposizione è quello di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, la Ministra chiama tutte le amministrazioni "ad uno sforzo organizzativo e gestionale, volto a individuare ogni idoneo strumento per superare eventuali ostacoli rispetto al pieno utilizzo di tale modalità lavorativa".
L'ulteriore sforzo deve essere teso a mettere in pratica tutti gli istituti previsti dalle norme d'emergenza, quali le ferie, i congedi, la legge "104", lasciando l'esenzione dal servizio come extrema ratio e riservando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui sia indispensabile per lo svolgimento delle attività indifferibili e di quelle strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, adottando forme di rotazione.
A questo proposito, secondo la circolare la decisione di esentare il personale deve essere motivata, presuppone una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e può essere esercitata solo qualora non determini effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare. Il provvedimento di esenzione dovrà illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione in ordine ad ogni dipendente esentato, dando conto del ricorrere dei richiamati presupposti.
Per dirigenti e i titolari di posizioni organizzative, che svolgono una preminente funzione di coordinamento e direzione, la circolare ritiene estremamente difficile ipotizzare il ricorso all'esenzione dal servizio, considerato che le relative attività lavorative appaiono in ogni caso compatibili con lo svolgimento in modalità agile.
Qualora una PA non individui le attività indifferibili da svolgere in presenza, il lavoratore è automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro. Quindi, l'obbligo è quello di attivarsi nella maniera più celere e operativa possibile onde consentire l'ottimizzazione della gestione del personale in relazione sia alle attività da rendere in presenza che a quelle in lavoro agile.
L'ulteriore onere è quello di individuare modalità semplificate e temporanee di accesso allo smart working, "escludendo appesantimenti amministrativi e favorendo la celerità dell'autorizzazione", ricorrendo per esempio allo scambio di mail col dipendente piuttosto che predisporre moduli da compilare o adottare provvedimenti amministrativi.
La circolare lascia alle singole amministrazioni la reportistica giornaliera sugli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile e ritiene non incompatibile tale modalità con lo svolgimento del periodo di prova. Auspica inoltre percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo e dai processi di gestione dell'emergenza.
Traccia poi una linea chiara su alcuni istituti dei quali si è parlato in questi giorni di applicazione del lavoro agile, quali le prestazioni eccedenti l'orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, il lavoro straordinario, il turno notturno, festivo o feriale non lavorativo, i permessi brevi e gli altri istituti che comportano la riduzione dell'orario giornaliero di lavoro: questi, a detta della Ministra, "appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità delle prestazione lavorativa".
In tema di lavoro agile la circolare infine ricorda l'art. 39, che riconosce ai lavoratori con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in questa modalità a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La norma, tenuto conto che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, mira ad estenderne gli effetti anche a quei soggetti per i quali la disabilità assuma il carattere di gravità.
Permessi e congedi
Siamo all'art. 24, D.L. n. 18/2020, che incrementa i permessi retribuiti per i lavoratori che assistono i disabili in situazione di gravità. Queste le indicazioni:
- le 12 giornate complessive sono fruibili indifferentemente tra marzo e aprile, ma compatibilmente con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione;
- se un dipendente assiste più di una persona disabile, come accade per i permessi dei 3 giorni, oggi ha diritto di sommare tanti incrementi quante sono le persone assistite;
- non è possibile convertire in permesso le assenze già effettuate nel mese di marzo 2020 utilizzando altri istituti giuridici contrattualmente previsti (congedi ordinari, permessi per motivi personali, ecc.);
- nemmeno si può fruire a ore i permessi aggiuntivi.
Riguardo ai congedi di cui all'art. 25, consistenti in 15 giorni fruibili in modo continuativo o frazionato con una indennità pari al 50% della retribuzione, la circolare evidenzia che gli stessi avranno una portata applicativa limitata e residuale, peraltro circoscritta al 3 aprile. Per i dipendenti pubblici le modalità di fruizione dei permessi sono a cura dell'amministrazione per cui lavorano, per cui la domanda va presentata a quest'ultima e non all'INPS.
L'art. 26, comma 2, dispone per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità grave, immunodepressi o affetti da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita che il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero, per cui è loro consentito di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile.