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08/04/2020 - Enti Locali: certificazione copertura costi dei “servizi a domanda individuale”

tratto da entilocali-online.it
Enti Locali: certificazione copertura costi dei “servizi a domanda individuale”
07 Apr, 2020
 
 
Nella Sentenza n. 2843 del 4 marzo 2020 del Tar Lazio, i Giudici hanno statuito in merito all’impugnazione, da parte di un Comune, del Decreto con cui il Prefetto aveva irrogato la sanzione di Euro 24.073,67 per il mancato rispetto del termine perentorio del 2 aprile 2013 per l’inoltro del certificato per la dimostrazione della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto. In sostanza, la questione controversa in esame trae fondamento dalla previsione di cui all’art. 243, comma 5, del Dlgs. n. 267/2000, ove si statuisce che “alle Province ed ai Comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all’1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. (…)”. Ai fini dell’attuazione di tale previsione, il Dm. 20 dicembre 2012 ha disposto che “i certificati devono essere trasmessi alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti per territorio, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine perentorio del 2 aprile 2013 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all’esercizio finanziario 2012, del 31 marzo 2014 per la certificazione relativa all’esercizio finanziario 2013, del 31 marzo 2015 per la certificazione relativa all’esercizio finanziario 2014. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorietà del predetto termine”.
I Giudici hanno accolto il ricorso del Comune in questione e annullato la sanzione, affermando che non può essere sostenuto che il citato art. 243, comma 5, del Tuel, operi, ai fini dell’applicazione della sanzione dell’1%, un’equiparazione tra i Comuni in condizioni strutturalmente deficitarie e i Comuni che non trasmettano tempestivamente e correttamente compilata la documentazione richiesta, volta ad asseverare la sana gestione finanziaria e l’assenza di situazioni di squilibrio nella tenuta dei conti. Infatti, il comma 5 è chiaro nello stabilire che la sanzione ivi prevista può essere applicata solo “alle Province ed ai Comuni in condizioni strutturalmente deficitarie”. In realtà, la norma non intende sanzionare il mancato rispetto dei tempi e delle modalità per la presentazione e il controllo della certificazione ma unicamente il mancato rispetto – da parte degli Enti strutturalmente deficitari – dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione o l’omessa dimostrazione di tale rispetto (ovvero l’omesso invio della prescritta certificazione). Inoltre, i Giudici evidenziano che non solo la qualificazione (come perentorio) del termine in discorso non è stata introdotta dalla legge, ma anche che l’individuazione del termine stesso non è contenuta in una norma primaria. Dunque, nel caso in esame, non risulta che l’Ente sanzionato rientri tra gli enti strutturalmente deficitari e la sanzione sarebbe stata, pertanto, illegittimamente applicata per il solo ritardo di alcuni giorni della trasmissione della richiesta certificazione senza che sia stata ravvisata l’inosservanza della copertura minima richiesta, peraltro senza che l’Amministrazione resistente abbia dato adeguatamente conto della sussistenza dell’essenzialità del termine violato.
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