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07/04/2020 - Emergenza Coronavirus: sospesi i protesti

tratto da quotidianogiuridico.it
Emergenza Coronavirus: sospesi i protesti
lunedì 06 aprile 2020
di Adami Francesca - Notaio in Torino
 
In questo periodo di decretazione d'urgenza, volta ad adottare via via norme, da un lato, necessarie per contrastare la diffusione del virus COVID-19 e, dall'altro, indispensabili per contenere le conseguenze negative sull'economia e più in generale sulla società italiana dell'emergenza sanitaria, è stata disposta la sospensione dei termini di scadenza di cambiali, vaglia cambiari e di ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.
 
L'articolo 10 comma 5 del Decreto Legge 9/2020 stabilisce che “i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a cambiali, vaglia cambiari e ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo”.
soggetti nei cui confronti opera la sospensione vengono individuati per relationem con un rinvio al comma 4, che si riferisce “ai soggetti che alla data di entrata in vigore del detto decreto erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020”.
Il comma 18 prevede poi la possibilità di individuare ulteriori Comuni con diverso provvedimento.
Detti soggetti erano quindi inizialmente da identificarsi in coloro che ricadevano in uno degli undici Comuni della così detta “zona rossa” e successivamente in tutti coloro che ricadevano nei Comuni della Regione Lombardia e nei Comuni delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emila, Rimini, Pesaro e Urbio, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padva, Treviso e Venezia. Da ultimo, da una individuazione su base comunale e provinciale, si è passati ad un'individuazione su base nazionale: la zona protetta è stata estesa a tutta Italia e, di conseguenza, la norma in commento trova applicazione per l'intero territorio nazionale.
La sospensione riguarda i protesti dei titoli di credito. I titoli di credito protestabili sono:
- il pagherò o vaglia cambiario;
- la cambiale tratta;
- gli assegni bancari e circolari.
Il protesto è l'atto pubblico mediante il quale viene effettuata la constatazione solenne del mancato pagamento del titolo di credito ed è disciplinato dagli articoli 68 – 73 del Regio Decreto 5 dicembre 1933 N. 1669 (Legge Cambiaria) e dagli articoli 60 - 65 del Regio Decreto 21 dicembre 1933 N. 1736 (Legge Assegni).
Il protesto assolve a quattro principali funzioni:
1) funzione probatoria: costituisce il mezzo di prova dell'avvenuta presentazione del titolo per il suo pagamento o per la sua accettazione (in caso di cambiale tratta);
2) funzione conservatrice: consente la conservazione dell'azione cambiaria nei confronti degli obbligati in regresso;
3) è indice dello stato di insolvenza del debitore, fondamentale nell'ambito fallimentare;
4) funzione intimidatoria-sanzionatoria: la pubblicità nel Registro informatico dei protesti tenuto dal Registro delle Imprese e le pene amministrative accessorie costituiscono un sicuro strumento coercitivo anche sul piano psicologico per il debitore.
La cambiale è un titolo di credito all'ordine, che può essere di due tipi:
a) cambiale vera e propria, detta vaglia cambiario o pagherò cambiario: la stessa incorpora la promessa del debitore (emittente) al creditore (primo prenditore) di pagare una certa somma ad una certa scadenza;
b) cambiale tratta: il debitore traente (delegante) ordina ad un terzo trattatario (delegato, che deve accettare), sulla base di un preesistente rapporto di provvista, di pagare una certa somma al creditore (delegatario primo prenditore) ad una certa scadenza.
La cambiale è titolo esecutivo, purché sia in regola, fin dall'origine, con il bollo (che è dovuto in misura proporzionale all'importo per il quale il titolo è emesso).
La scadenza della cambiale può essere:
1. a giorno fisso: ad esempio, il 5 maggio 2020; in questo caso il debitore non deve effettuare alcun conteggio per sapere in quale giorno adempiere l'obbligazione a suo carico;
2. a certo tempo data: la scadenza ha luogo decorsi un certo numero di giorni dalla data di emissione;
3. a certo tempo vista: la scadenza ha luogo decorsi un certo numero di giorni dalla data di accettazione.
Il periodo di sospensione disposto dalla normativa in esame opera come segue:
- per le cambiali con scadenza a giorno fisso, se il giorno di scadenza ricade nel periodo di sospensione, ossia tra il 22 febbraio ed il 31 marzo 2020, il termine stesso rimane sospeso per lo stesso periodo: il debitore non può pagare nel giorno indicato sul titolo, ma deve farlo non appena cessata la causa legale che glielo impedisce. Il pagamento dovrà quindi avvenire il 1° aprile 2020, ossia il primo giorno utile dopo la scadenza del periodo di sospensione;
- per le cambiali con scadenza a certo tempo data o a certo tempo vista, invece, poiché al debitore sono stati concessi un certo numero di giorni per eseguire il pagamento, questi dovranno essere mantenuti invariati anche al termine del periodo di sospensione, che opera come una parentesi. Il conteggio dei giorni iniziato prima del periodo di sospensione si arresta durante la sospensione stessa e ricomincia a decorrere dal 1° aprile 2020.
Scaduti questi termini, tenuto conto del periodo di sospensione, potrà essere levato il protesto entro il secondo giorno feriale seguente al giorno in cui il titolo di credito è pagabile, secondo le consuete regole.
La sospensione riguarda anche gli assegni bancari e circolari, che non hanno un termine di scadenza, ma solo di presentazione. In particolare, l'art. 32 Legge Assegni sancisce che l'assegno emesso nel medesimo Comune del luogo del pagamento (così detto assegno su piazza) deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni, mentre l'assegno emesso in un Comune diverso (così detto assegno fuori piazza) deve essere presentato al pagamento entro quindici giorni.
Il termine che viene sospeso è quindi quello di presentazione all'incasso.
Se l'assegno è presentato per l'incasso, tuttavia, questo comporta che il portatore rinuncia ad avvalersi del periodo di sospensione e che, pertanto, l'assegno è immediatamente protestabile.
Concludendo, è evidente la ratio sottesa alla normativa esaminata, che mira a dilatare i termini per i pagamenti in scadenza, alla luce delle difficoltà economiche che i debitori possono incontrare in questo periodo emergenziale.
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