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06/04/2020 - Tarsu: anche il B&B paga la Tassa se assimilato all’Albergo

tratto da entilocali-online.it
Tarsu: anche il B&B paga la Tassa se assimilato all’Albergo
03Apr, 2020
 
 
Nell’Ordinanza n. 5355 del 27 febbraio 2020 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda l’avviso di accertamento emesso da un Comune siciliano relativo alla Tarsu (dovuta per l’anno 2012), verso un contribuente che svolgeva attività ricettiva, di Bed and Breakfast in un appartamento dove risiedeva. La Suprema Corte rileva che l’applicazione di una determinata tariffa ai fini Tarsu è indipendente dalla destinazione d’uso dell’immobile, in quanto lo stesso Legislatore, con l’art. 62, comma 4, del Dlgs. n. 507/1993, ha conferito agli Enti Locali il potere di applicare la tariffa in base all’attività economica concretamente svolta all’interno dell’immobile. Orbene, di tale potere si è avvalso il Comune in questione, che ha previsto nel suo Regolamento Tarsu che “la Tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata”. Quindi, il problema è quello di definire l’attività di Bed & Breakfast. L’indagine non può che muoversi entro confini schiettamente normativi. Nell’ambito delle fonti normative statali, non si rinviene una qualificazione dell’attività economica di Bed & Breakfast. In particolare, l’art. 9 del Dlgs. n. 79/2011, che includeva tra le “strutture ricettive alberghiere e paralberghiere” i Bed & Breakfast gestiti in forma imprenditoriale, e l’art. 12 dello stesso Decreto – che invece ricomprendeva tra le strutture extralberghiere i Bed & Breakfast a conduzione familiare, gestiti in forma non imprenditoriale – sono stati dichiarati incostituzionali per violazione della competenza residuale delle Regioni in materia di turismo, escluso dall’elenco delle materie di legislazione concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione. Ne consegue che non esiste un’unica qualificazione, valida su tutto il territorio nazionale, dell’attività di Bed & Breakfast, la cui regolamentazione spetta pertanto alle singole Regioni. Orbene, come evidenziato dal Comune ricorrente, l’art. 41, comma 1, della Lr. Sicilia n. 2/2002 dispone che “il Bed and Breakfast è inserito tra le attività di cui all’art. 3 della Lr. n. 27/1996”, cioè tra le strutture ricettive di carattere alberghiero, senza dunque che rilevino le caratteristiche dell’organizzazione dell’attività, se gestita o meno in forma imprenditoriale. L’equiparazione normativa, ai fini della regolamentazione dei servizi per il turismo nell’ambito del territorio regionale, dei B&B agli Alberghi, non impone ai Comuni di quella Regione di assimilarli anche quanto al trattamento tariffario ai fini Tarsu. Tuttavia, non può di certo ritenersi viziato da illegittimità, e dunque non può essere disapplicato ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Dlgs. n. 546/1992, il Regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini Tarsu, equipara la porzione di immobile destinata all’esercizio del B&B ad un Albergo. Si tratta invero di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall’ordinamento, non vietata da alcuna norma statale, ed anzi in linea con la disciplina regionale dei servizi per il turismo, che come visto inserisce espressamente i B&B tra le strutture ricettive di carattere alberghiero.
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