28/08/2020 - Un software unico per la contabilità
tratto da Italia Oggi del 27.08.2020
Un software unico per la contabilità
di Vincenzo Giannotti
Un software unico della contabilità degli enti locali per eliminare le spese sostenute per l'uso e la manutenzione dello stesso. Lo prevede tra l'altro il disegno di legge (n.1836) «Disposizioni per l'efficientamento della pubblica amministrazione», presentato al Senato su iniziativa del Movimento 5 Stelle e assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che si propone di migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione, da quella centrale agli enti locali, con interventi semplici e puntuali. Tra gli obiettivi, eliminare la completa discrezione da parte della pubblica amministrazione nella nomina di alcuni organi collegiali e del segretario comunale (si veda ItaliaOggi del 14 agosto scorso). Un articolo specifico è dunque dedicato alla realizzazione di un progetto per la creazione e l'utilizzo di un software unico di contabilità per gli enti locali, mediante accesso online al sistema nazionale. L'obiettivo è quello di garantire una gestione contabile uniforme attraverso l'eliminazione dell'impiego dei vari software attualmente utilizzati dagli enti locali, riducendo, così, anche la spesa pubblica e il tempo di lavoro per la manutenzione e gli aggiornamenti degli stessi. La copertura finanziaria, secondo quanto riportato nel disegno di legge proposto, è assicurata dall'ingente risparmio di risorse finanziarie che gli enti locali conseguiranno non dovendo più sostenere i costi di mantenimento e aggiornamento dei singoli software di tenuta della contabilità. Relativamente al segretario comunale, invece, e all'estrazione a sorte degli organismi, si prevede il ripristino della nomina del presidente del Collegio dei revisori dei conti appunto per estrazione, abrogando la recente disposizione, art. 57-ter del dl 124/2019, che ha attribuito al consiglio comunale o provinciale la sua nomina. Medesima sorte anche per gli organismi indipendenti di valutazione, che dovranno essere nominati mediante estrazione dall'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal dipartimento della funzione pubblica, anziché attraverso la nomina diretta da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo anche se a seguito di procedura selettiva pubblica. La durata dell'organismo è di tre anni senza possibilità di rinnovo. Dalla logica dell'estrazione a sorte non sfuggono neanche i segretari comunali. Si sostituisce l'art. 99, comma 1, del Tuel così: «Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98». L'obiettivo è sganciare l'organo di controllo degli enti locali dagli organi di vertice dell'ente controllato, così da garantire una maggiore terzietà e imparzialità del segretario comunale e, di conseguenza, un esercizio maggiormente effettivo ed efficace delle prerogative di controllo ad esso attribuite. Infine, dovranno essere nominati, per estrazione a sorte anche i revisori legali delle società partecipate, da prelevare da un elenco nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali. Anche in questo caso, l'intento di tale disposizione è quello di evitare che possa incorrersi in conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità tra soggetto controllato (società a partecipazione pubblica) e soggetto controllante (revisore legale) assicurando un esercizio delle prerogative di controllo che risulti efficace ed efficiente.