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27/08/2020 - Detassazione TFS Dipendenti Pubblici: le indicazioni dell’INPS

tratto da lentepubblica.it
Detassazione TFS Dipendenti Pubblici: le indicazioni dell’INPS
lentepubblica.it • 26 Agosto 2020
 
L’INPS, in una recente Circolare, ha fornito utilissime indicazioni sul meccanismo di riduzione dell’aliquota fiscale sul trattamento di fine servizio.

Detassazione TFS Dipendenti Pubblici: l’INPS, con la Circolare 90/2020 ha fornito ulteriori indicazioni sull’argomento.
Ricordiamo che a introdurre una parziale detassazione del trattamento di fine servizio è stato l’articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Ecco quali sono le indicazioni fornite dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale italiano.
Detassazione TFS Dipendenti Pubblici: la Circolare dell’INPS
Il beneficio di cui all’articolo 24 si applica ai trattamenti di fine servizio, cioè nello specifico a:
  • indennità di buonuscita
  • indennità premio di servizio
  • e indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000 euro
come definito ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis, del TUIR, indipendentemente dall’importo complessivo delle suddette prestazioni.
L’importo di 50.000 euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare le agevolazioni percentuali previste dal citato articolo 24 e si riferisce all’imponibile fiscale complessivo del TFS.
In caso di pagamento rateale, la detassazione riguarderà le singole rate, ma sempre entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.
Pertanto, a fronte di un imponibile fiscale complessivo superiore a 50.000 euro la riduzione dell’aliquota di tassazione competerà solo sui primi 50.000 euro.
Si precisa che, ai fini dell’individuazione dell’imponibile fiscale sopra menzionato, non vanno considerate le somme eventualmente corrisposte all’interessato a titolo di “altre indennità” (ad esempio, interessi, rivalutazione monetaria).
Tale imponibile costituisce il limite non superabile ai fini dell’attribuzione del beneficio previsto dall’articolo 24, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in forma rateale.
Infine in ordine alle modalità di computo, l’Agenzia delle Entrate ha concordato con l’Istituto sul fine di:
minimizzare l’impatto delle modifiche necessarie ai sistemi gestionali” ritenendo corretto che “la detassazione parziale del trattamento possa essere operativamente attuata in forma di ‘detrazione fiscale’ dall’imposta, calcolata secondo le percentuali prefissate dalla norma applicate all’imponibile stesso, garantendo gli stessi risultati della ‘riduzione di aliquota’ indicata dalla norma.”
Pertanto, l’importo della detrazione fiscale viene sottratto dall’imposta dovuta con effetti equivalenti alla riduzione di aliquota indicata nell’articolo 24 del D.L. n. 4/2019.
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