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25/08/2020 - Prova a carico del contribuente

tratto da Italia Oggi Sette del 24.08.2020
Prova a carico del contribuente

Onere della prova a carico del contribuente per dimostrare che un immobile non sia soggetto al pagamento della tassa rifiuti o che abbia diritto a un'esenzione o a un trattamento agevolato.
La Cassazione (ordinanza 21780/2018) ha precisato che non deve essere l'amministrazione comunale a provare che un garage, un'autorimessa o altro immobile siano produttivi di rifiuti.
Ex lege, il comune si avvale di una presunzione legale di produzione di rifiuti per tutti gli immobili occupati, salvo prova contraria.
In deroga alle regole generali spetta all'interessato dimostrare, anche in sede processuale, le cause di esclusione o di esonero dipendenti dall'inidoneità degli immobili occupati alla produzione di rifiuti per la loro natura o per il loro particolare uso. Tra l'altro, non si può escludere il pagamento della tassa per la «mera destinazione dell'immobile ad autorimessa, in assenza del concreto accertamento dell'improduttività di rifiuti».
Va invece dimostrato che locali e aree sono inidonei alla produzione di rifiuti «per loro natura o per il particolare uso». La Cassazione (ordinanza 22124/2017) ha sostenuto che non sono esclusi dal prelievo neppure i parcheggi sotterranei. Anche questi immobili sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti. L'area del sottosuolo adibita a posto auto non è esente. La possibilità di produrre rifiuti non può essere esclusa dall'inesistenza di muri perimetrali che delimitano la singola area adibita a parcheggio.
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