Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2020 / Agosto / 18/08/2020 - Esclusione dell’Imu dai vincoli assoluti

18/08/2020 - Esclusione dell’Imu dai vincoli assoluti

tratto da lapostadelsindaco.it
Esclusione dell’Imu dai vincoli assoluti
La Rivista del Sindaco  18/08/2020 
 
L’assoggettamento a imposizione viene escluso solo dai vincoli assoluti all’edificabilità. La stessa regola che valeva per l'Ici è applicabile anche all’Imu e alla Tasi: i vincoli relativi, quelli idrogeologici e quelli archeologici non impediscono l’edificabilità dell’area, pur portando ad un abbassamento del valore di mercato e ad una riduzione del pagamento del tributo. L’esclusione dai vincoli assoluti per l’Imu è stata stabilita con la sentenza 14043, 7 luglio 2020, dalla Corte di Cassazione, che hanno definito da “escludersi che un' area edificabile soggetta a un vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione (come la realizzazione di un'area industriale) sia per ciò esente dall'imposta. Da ciò consegue che la presenza di vincoli sul suolo non sottrae lo stesso al regime fiscale dei suoli edificabili, ma assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile”.
“Potendo l’oggettiva edificabilità essere esclusa solo da vincoli assoluti” se ne evince che l’impedimento temporaneo alla edificazione materiale del suolo non toglie la qualificazione di terreno fabbricabile. Eppure, viene stabilito come il vincolo incida “senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile”. La base imponibile e l’imposta destinata all’amministrazione comunale vengono quindi ridotte.
In caso di vincolo d’inedificabilità che abbia portato all’interruzione del procedimento di trasformazione urbanistica, nonostante un previsto vincolo paesaggistico (subordinante l'edificabilità concreta dell'area al parere della Sovraintendenza ai beni culturali e ambientali), l’area viene considerata edificabile e soggetta a pagamento dell’Imu, imposta di registro, dell’Ici e della Tasi, come da ordinanza 3951/2019 della Corte di Cassazione. Sull’assoggettamento a imposizione del terreno non può verificarsi alcuna incidenza per un vincolo temporaneo. Quindi se il piano regolatore ha definito edificabili delle aree, queste sono tenute a pagare le imposte locali ed erariali, in caso i vincoli di destinazioni non portino all’inedificabilità assoluta. Resta il punto che in caso di vincoli sull’area, le imposte subiranno un’ovvia riduzione.
Nel piano regolatore generale sono previsti vincoli d’inedificabilità assoluta, che devono essere distinti da quelli di destinazione, che non ne modificano l’originale natura edificabile. È l’inserimento nel piano regolatore stabilito da un Comune a contare per l’assoggettamento a imposizione di un terreno, mentre la mancata approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione, o eventuali modifiche sorte in seguito, non hanno alcuna rilevanza. Finché l'area risulta edificabile dal piano regolatore (anche se non modificato o approvato in maniera definitiva) è soggetta al pagamento dei tributi locali ed erariali.
 
Articolo di Laura Egidi
archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman