17/08/2020 - Smaltimento autonomo, la Tari è rimborsata
tratto da ITALIAOGGI SETTE del 15/08/2020
Smaltimento autonomo, la Tari è rimborsata
A fronte della Tari assolta dal contribuente relativamente a superfici sulle quali è lo stesso a occuparsi, in via autonoma, dello smaltimento di rifiuti speciali, come documentato in appositi Mud, spetterà il rimborso delle relative somme indebitamente pagate all'amministrazione comunale. Si tratta di quanto deciso dalla Ctp di Milano nella sentenza n. 875/19/2020. Il collegio si è occupato di un ricorso presentato da una srl in liquidazione contro il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso Tari che la stessa aveva presentato, senza successo, al comune di Inzago (Mi), per le annualità assolte del tributo in parola per il 2016 e il 2017. La società ricorrente faceva presente di svolgere attività di riparazione di autocarri o comunque di mezzi di trasporto pesante, producendo, pertanto, con l'autofficina, rifiuti speciali costituiti da oli e pezzi di ricambio. A riguardo, però, rappresentava di aver provveduto, per le annualità chieste a rimborso, in via del tutto autonoma allo smaltimento di quei rifiuti, producendo, all'uopo anche il Mud per il 2016 e per il 2017, ossia il modello unico di dichiarazione ambientale costituente la comunicazione che enti e imprese debbono annualmente presentare indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e gestito durante il corso dell'anno precedente. Insisteva, quindi, per la spettanza del rimborso atteso che, per altra annualità, il contenzioso dinanzi la stessa Ctp si era chiuso con il riconoscimento della restituzione della Tari versata. Dal canto suo, invece, il comune ha insistito sul solo presupposto Tari ravvisato nella detenzione di superfici utilizzabili con attività suscettibili di produrre rifiuti, dei quali quelli speciali non erano nemmeno prevalenti. La Ctp milanese ha invece dato particolare rilievo al contegno della società, comprovato anche dai documenti versati, che risultavano allegati già a partire dall'originaria istanza di rimborso, quali in primis il Mud. La stessa ricorrente, infatti, ha in ogni modo reso il comune edotto della tipologia di rifiuti prodotti dall'officina, della consistenza e delle modalità di utilizzo degli spazi, dando prova altresì del loro smaltimento in via autonoma, come comprovato negli stessi Mud. Per tali ragioni i giudici, non ritenendo includibili nell'imposizione le superfici sulle quali la società smaltiva autonomamente i propri rifiuti, hanno accolto il ricorso e ritenuto spettante il diritto al rimborso, condannando il comune resistente alle spese di lite.
Benito Fuoco
Con tempestivo ricorso a questa Commissione tributaria provinciale, la parte in epigrafe, ha impugnato il silenzio rifiuto del comune di Inzago, formatosi a seguito della presentazione, in data 18 dicembre 2018, di una istanza di rimborso di parte degli importi versati a titolo di Tari per gli anni di imposta 2016 e 2017.
Parte ricorrente eccepisce, in via preliminare, la parziale illegittimità del regolamento applicato dal comune di Inzago, atteso che è facoltà dei comuni ampliare le ipotesi di esenzione dall'imposta e non gravarle maggiormente.
In punto di merito della richiesta, precisa parte ricorrente di svolgere l'attività di officina di riparazione di autocarri e mezzi pesanti in genere e di produrre, in conseguenza della attività svolta, rifiuti speciali quali olii usurati e pezzi di ricambio e di produrre rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani solo con riferimento all'Ufficio, la cui superficie è 124 mq.
Fa presente che provvede autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali e produce i Mud per le annualità in questione (…).
Si è costituito il comune di Inzago il quale ha ribadito la legittimità del proprio operato evidenziando che nella dichiarazione a su tempo presentata al comune, la parte ricorrente non ha indicato come superfici esenti. Quanto alla attività svolta evidenzia che il presupposto della imposizione è la detenzione di superfici utilizzabili con attività suscettibili di produrre rifiuto e che, alla base del diniego di rimborso è la mancata produzione di rifiuti non assimilabili in via prevalente e continuativa, essendo il ricorrente al di sotto di quanto previsto dal dpr 158/99.(…)
Il collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti in causa, segnatamente l'istanza di rimborso e i suoi allegati e i Mud relativi alle annualità oggi in discussione, rileva che parte ricorrente ha reso edotto il comune resistente della consistenza e delle modalità di utilizzo degli spazi ove svolge la sua attività, così come del fatto che le quantità di rifiuti speciali sono autonomamente smaltiti, come inequivocabilmente comprovato dai Mud versati in atti.
Alla luce di quanto sopra pertanto, il diritto al rimborso nella misura richiesta è assolutamente legittimo, essendo espressamente escluse dalla imposizione le superfici nelle quali si producono rifiuti speciali che sono autonomamente smaltiti dal contribuente.
Ogni altra eccezione deve intendersi ricompresa nella pronuncia di accoglimento del ricorso.(…)