13/08/2020 - Urbanistica - Piano regolatore - Osservazioni dei privati interessati – Accoglimento – Osservazioni motivate da interessi privati
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Accoglimento delle osservazioni dei privati interessati motivate da interessi privati
Urbanistica - Piano regolatore - Osservazioni dei privati interessati – Accoglimento – Osservazioni motivate da interessi privati
Qualora, nel corso dell’iter di formazione di un piano urbanistico, il Comune ritenga di accogliere le osservazioni formulate dai proprietari dei suoli interessati, il fatto che queste ultime siano motivate da interessi privati non comporta automaticamente l’illegittimità delle scelte pianificatorie comunali siccome condizionate da tali motivazioni; infatti, le osservazioni dei privati allo strumento urbanistico adottato, pur costituendo pacificamente dei meri apporti collaborativi rispetto alle scelte discrezionali rimesse all’amministrazione comunale, hanno pur sempre la finalità di consentire a quest’ultima il perseguimento dell’interesse pubblico alla miglior pianificazione del territorio con il minor sacrificio possibile delle posizioni dei proprietari interessati (1).
(1) Ha chiarito la Sezione che le osservazioni di cui si discute possono definirsi lo strumento per perseguire – compatibilmente con il complesso delle scelte urbanistiche da effettuare - l’interesse pubblico con un minor sacrificio dell’interesse privato; e l’accoglimento delle osservazioni dei privati da parte del Consiglio comunale non richiede alcuna specifica motivazione mirata, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e comparate con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (Cons. Stato, sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5292), la qual cosa si è visto non risultare esclusa nella fattispecie; ed esser stata oggetto di scelta priva di vizi logico-valutativi.
Il fatto che le scelte urbanistiche avvantaggino alcuni proprietari rispetto ad altri non può costituire di per sé un profilo di illegittimità delle scelte effettuate, giacché è inevitabile che in relazione alle diverse parti del territorio sussistano diverse possibilità edificatorie, dosate peraltro non solo in relazione a situazioni di carattere obiettivo, ma anche in base a scelte latamente discrezionali (Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2019, n. 5157).
E dalla incontestata natura collaborativa e non remediale delle osservazioni deriva l’assenza di una necessità di argomentare espressamente su ciascuna di esse da parte dell’Amministrazione comunale procedente, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità (Cons. Stato, sez. II, 24 giugno 2020, n. 4040).