13/08/2020 - Le deroghe per l'integrativo alle posizioni organizzative non è cancellato dal decreto assunzioni
tratto da lapostadelsindaco.it
Le deroghe per l'integrativo alle posizioni organizzative non è cancellato dal decreto assunzioni
La Rivista del Sindaco 13/08/2020
Con la delibera 104/2020, la Corte dei Conti del Veneto ha stabilito che se sussistono le condizioni elencate nell’articolo 11-bis, comma 2, Dl 135/2018 (convertito dalla legge 12/2109), resta la possibilità di adeguare gli importi destinati al trattamento accessorio delle posizioni organizzative in deroga al limite dell'anno 2016 a valere sulla capacità assunzionale stabilita secondo il nuovo Dm assunzioni. Sono state diverse le modifiche (anche importanti) subite dal sistema assunzionale dei Comuni, per questo sono sorti dubbi riguardo la perdurante validità della norma sorta a sostengo del precedente regime basato sul turn over.
Confermata la grande novità portata dall’attuale sistema della sostenibilità finanziaria delle assunzioni, la Corte dei Conti del Veneto ha ricostruito i risultati delle norme per l’adeguamento del limite sancito dall’articolo 23, comma 2, Dl 75/2107 prodotti dall’articolo 33, comma 2, Dl Crescita, riscontrando un valido collegamento con la ratio presente nell’articolo 11-bis.
La norma speciale non è stata abrogata (come sottolineato nell’analisi fatta), ed inoltre risulta priva di precisi riferimenti alle precedenti regole sul turn-over, si può quindi considerarla vigente a tutti gli effetti. Viene anche posto all’attenzione come un Comune in possesso di spazi assunzionali, può di certo sacrificare (stando ai nuovi calcoli) una quota parte di questi, per poter garantire un incremento del trattamento delle p.o. eliminandolo dal rispetto del limite 2016, portando di fatto agli stessi effetti verificabili nel precedente regime.
Si pone quindi in evidenza che gli enti debbano comportarsi seguendo i principi di prudenza e sostenibilità della spesa, anche se in presenza di disponibilità teorica all’assunzione, in ragione di un buon posizionamento rispetto alla soglia di "virtuosità". Il complessivo andamento della gestione di bilancio potrebbe infatti condurre a degli squilibri per ragioni (che siano straordinarie o strutturate) contingenti e imprevedibili, anche negli esercizi che si succederanno. Detto ciò, le condizioni richieste dalla norma devono in ogni caso essere rigorosamente rispettate nell’utilizzare le disposizioni dell’articolo 11-bis. Non si tratta quindi di una semplice scelta discrezionale da parte dell’amministrazione, quanto di giungere ad individuare il maggior onere derivante da uno più elevata pesatura degli incarichi assegnati dal 21 maggio 2018, per garantirne l’esclusione dal limite dell’anno 2016, in osservanza di quelle disposizioni giunte dal ccnl al fine di imporre la revisione dell’area delle posizioni organizzative. Oltre a ciò, solo i Comuni privi di dirigenza potranno avvalersi di questa disposizione, sempre rispettando i limiti imposti alla spesa di personale.
Articolo di Luigi Franco