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12/08/2020 - Maggiorazione Tasi a 360 gradi - Applicabile ad aree edificabili, case di lusso, beni merce

tratto da Italia Oggi del 12.08.2020
Il dl Agosto, su richiesta Anci, corregge la Manovra 2020. Erano a rischio 70 mln di gettito
Maggiorazione Tasi a 360 gradi - Applicabile ad aree edificabili, case di lusso, beni merce
di Sergio Trovato

Maggiorazione Tasi ad ampio raggio. La maggiorazione Tasi, mantenuta in vita nonostante l'imposta sui servizi indivisibili sia stata abolita a partire da quest'anno, viene confermata nella sua vecchia versione e si applicherà a tutti gli immobili già assoggettati fino al 2019 a imposizione, vale a dire anche alle aree edificabili, ai fabbricati a uso produttivo, alle abitazioni principali di lusso non esenti dall'imposta ex lege, ai beni merci delle imprese edilizie. La novità è posta in risalto in una nota dell'Anci, che ha sollecitato la modifica normativa, elaborata sulla base dell'ultima bozza del dl «Agosto», approvato venerdì scorso in consiglio dei ministri e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il legislatore con il decreto legge «Agosto», come posto in rilievo nella nota Anci, corregge il tiro rispetto a quanto previsto nell'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 755, della legge di Bilancio 2020 (160/2019) e ripropone la vecchia norma che disciplinava la maggiorazione Tasi, assoggettando a imposizione altre categorie di immobili, oggi escluse.
La nuova formulazione della norma, proposta dall'Anci, quindi, apporta delle modifiche alla legge di bilancio e, come evidenziato nella nota, «mira a ripristinare nell'Imu la maggiorazione già applicata in Tasi, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l'invarianza di gettito».
In base all'attuale testo della disposizione, secondo l'Anci, i comuni che hanno applicato la maggiorazione «su segmenti specifici di base imponibile diversi dagli «altri immobili» (aree fabbricabili, fabbricati del gruppo catastale D, abitazioni principali «di lusso») non avrebbero potuto rinnovare la stessa misura del prelievo, con una perdita di gettito non altrimenti recuperabile valutabile su base nazionale in oltre 70 milioni di euro».
Si legge nella nota, inoltre, che con l'intervento legislativo viene «eliminato il riferimento al comma 779, che detta regole di approvazione delle delibere valide per il solo 2020».
In effetti, con il richiamo normativo contenuto nel citato comma 755 viene ridotto l'ambito della maggiorazione e il relativo gettito, dal momento che esclude rispetto al passato le aree edificabili, i fabbricati del gruppo catastale «D», destinati a uso produttivo e via dicendo.
La maggiorazione, invece, anche per l'anno in corso si applicherà alle stesse condizioni previste dall'articolo 1, comma 28, della legge 208/2015, laddove stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione dell'imposta sui servizi indivisibili, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
Pertanto, le amministrazioni comunali possono confermare per l'anno in corso la maggiorazione Tasi per gli stessi immobili ai quali è stata applicata negli anni precedenti, con l'aliquota massima dello 0,08%, nella medesima misura deliberata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019. Mentre negli anni successivi, a partire dal 2021, i comuni potranno eventualmente scegliere solo di ridurre la maggiorazione, non essendo più richiesta la conferma. È espressamente esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
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