Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2020 / Agosto / 12/08/2020 - La movida ai tempi del covid-19; il divieto di assembramento e la complessità sottesa al sostegno delle attività di somministrazione e di intrattenimento tra DPCM e sanzioni.

12/08/2020 - La movida ai tempi del covid-19; il divieto di assembramento e la complessità sottesa al sostegno delle attività di somministrazione e di intrattenimento tra DPCM e sanzioni.

tratto da passiamo.it
da PINO NAPOLITANO su 11 AGOSTO 2020 
 
La movida ai tempi del covid-19; il divieto di assembramento e la complessità sottesa al sostegno delle attività di somministrazione e di intrattenimento tra DPCM e sanzioni.
 
Recita l’art. 1 comma 8 del D.L. 16-5-2020 n. 33 (convertito con modifiche dalla L. 14 luglio 2020, n. 74):“E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”.
Il comma 9 del menzionato articolo 1 prevede poi che: “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
I commi 14 e 15, sempre dell’articolo 1 del D.L. 16-5-2020 n. 33, prescrivono che: “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2[1] del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16[2].  Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
 
Per quale motiva viene risvegliata alla memoria questa normativa?
La risposta non è semplice ma deve pur essere fornita.
Dunque il DPCM 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020), contempla (tra le altre) le seguenti misure:
all’ Art. 1, rubricato alla voce: “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, viene specificato:
“Comma 6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:
  1. l) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche é  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  2. n) gli spettacoli aperti al pubblico .. anche all’aperto sono svolti con posti a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all’aperto… Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio … Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o all’aperto quando non  e’  possibile  assicurare  il  rispetto  delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese  le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all’aperto o al chiuso”.
  3. dd) le attivita’  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all’interno  dei  locali  piu’  del  tempo necessario  all’acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita’  devono svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  …  e comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all’allegato    Si raccomanda altresi’ l’applicazione delle misure di  cui  all’allegato 11;
  4. ee) le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che le Regioni e le Province autonome abbiano  preventivamente  accertato la compatibilita’ dello  svolgimento  delle  suddette  attivita’  con l’andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle Regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui all’allegato 10; …;
Senza dilungarsi oltre misura, possiamo dire che il DPCM dice (lungo i suoi 20 allegati) tutto ed il contrario di tutto; ammette lo svolgimento di quasi tutte le attività (eccezion fatta, ad esempio per le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche  e  locali assimilati, all’aperto o al chiuso) ma intima il “divieto di assembramento ed il distanziamento sociale”.
Nel frattempo l’estate scorre e si ha la percezione chiarissima che gli organi preposti al controllo delle misure restino poco stimolati a controllare la movida all’epoca del covid.19.
La movida si controlla poco e male già normalmente… figurarsi in quest’Epoca!
Si allega il DPCM per serena lettura.
 
 
 
[1] L’articolo 2 comma 16 del D.L. 25-3-2020 n. 19, prevede che: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.
[2] Vale a dire che “…la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”
archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman