12/08/2020 - La movida ai tempi del covid-19; il divieto di assembramento e la complessità sottesa al sostegno delle attività di somministrazione e di intrattenimento tra DPCM e sanzioni.
tratto da passiamo.it
da PINO NAPOLITANO su 11 AGOSTO 2020
La movida ai tempi del covid-19; il divieto di assembramento e la complessità sottesa al sostegno delle attività di somministrazione e di intrattenimento tra DPCM e sanzioni.
Recita l’art. 1 comma 8 del D.L. 16-5-2020 n. 33 (convertito con modifiche dalla L. 14 luglio 2020, n. 74):“E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”.
Il comma 9 del menzionato articolo 1 prevede poi che: “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
I commi 14 e 15, sempre dell’articolo 1 del D.L. 16-5-2020 n. 33, prescrivono che: “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2[1] del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16[2]. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Per quale motiva viene risvegliata alla memoria questa normativa?
La risposta non è semplice ma deve pur essere fornita.
Dunque il DPCM 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020), contempla (tra le altre) le seguenti misure:
all’ Art. 1, rubricato alla voce: “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, viene specificato:
“Comma 6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
-
l) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche é consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
-
n) gli spettacoli aperti al pubblico .. anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto… Le attivita’ devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio … Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non e’ possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”.
-
dd) le attivita’ commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attivita’ devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, … e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato Si raccomanda altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11;
-
ee) le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita’ dello svolgimento delle suddette attivita’ con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; …;
Senza dilungarsi oltre misura, possiamo dire che il DPCM dice (lungo i suoi 20 allegati) tutto ed il contrario di tutto; ammette lo svolgimento di quasi tutte le attività (eccezion fatta, ad esempio per le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso) ma intima il “divieto di assembramento ed il distanziamento sociale”.
Nel frattempo l’estate scorre e si ha la percezione chiarissima che gli organi preposti al controllo delle misure restino poco stimolati a controllare la movida all’epoca del covid.19.
La movida si controlla poco e male già normalmente… figurarsi in quest’Epoca!
Si allega il DPCM per serena lettura.
[1] L’articolo 2 comma 16 del D.L. 25-3-2020 n. 19, prevede che: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.
[2] Vale a dire che “…la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”