12/08/2020 - Enti locali, graduatorie concorsuali efficaci per due anni
tratto da Italia Oggi del 12.08.2020
Enti locali, graduatorie concorsuali efficaci per due anni
di Luigi Oliveri
Le graduatorie dei concorsi indetti dagli enti locali restano efficaci per due anni. Non possono essere condivise le indicazioni espresse dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Sardegna, con la delibera 4 agosto 2020, n. 85, secondo la quale, invece, l'efficacia sarebbe di tre anni.
L'intervento della magistratura contabile è avvenuto in occasione della risposta ad un quesito rivoltole da un comune, relativo alle conseguenze della modifica operata all'articolo 35, comma 5-ter, del dlgs 165/2001 da parte dell'articolo 1, comma 149, della legge 160/2019, ai sensi del quale «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione».
Invece, l'articolo 91, comma 4, del dlgs 267/2000, Testo unico degli enti locali, stabilisce che «per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».
Secondo la Sezione Sardegna questo contrasto normativo è da risolvere ricorrendo al principio «lex posterior generalis non derogat priori speciali». Spiega la Sezione poiché il criterio cronologico è «recessivo rispetto a quello di specialità, la modifica della norma di carattere generale non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del Testo unico sul pubblico impiego vale il disposto del citato art. 35 e l'efficacia sarà limitata a due anni (con decorrenza dall'approvazione della graduatoria), mentre per le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del Testo unico sugli enti locali permane il regime previsto del citato art. 91 e l'efficacia sarà di tre anni (con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria)».
Tale conclusione, però, è erronea perché contrasta con le previsioni contenute nell'articolo 88 del dlgs 267/2000, ai sensi del quale «all'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente Testo unico».
L'articolo 88 citato ha il compito specifico di assicurare sempre il coordinamento tra la disciplina valevole per l'intero comparto pubblico e quella degli enti locali, in modo da evitare contrasti e incoerenze. È, dunque, una norma specificamente pensata proprio per eliminare in radice la possibilità di considerare le regole sul personale degli enti locali come di natura «speciale» a fronte di quelle «generali» contenute nel testo unico sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
La sezione non ha posto attenzione alla circostanza che fu il Consiglio di stato a chiedere al parlamento di inserire nel testo vigente il citato articolo 88 del Tuel, come si legge nel parere dell'Adunanza generale dell'8/6/2000.
Palazzo Spada ritenne di dover scongiurare proprio l'evenienza di «una scissione del regime del rapporto di lavoro pubblico in generale rispetto alla disciplina in tema di enti locali, esito contrastante con le linee della riforma di cui al dlgs n. 29/1993, intese a dare luogo ad uno statuto unitario del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni tra le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto 29, sono ricompresi gli enti locali». Per questa ragione, il Parlamento accolse il suggerimento del Consiglio di stato di introdurre l'articolo 88 del Tuel, nella qualità di «norma generale di rinvio mobilie alla disciplina madre, capace di recepire per relationem le modifiche introdotte nel tempo anche attraverso lo strumento del testo unico».
Dunque, la durata dell'efficacia limitata a soli due anni produce immediatamente conseguenze nell'ordinamento locale.