12/08/2020 - Dipendenti pubblici e pensionamento al raggiungimento dei 65 anni
tratto da lapostadelsindaco.it
Dipendenti pubblici e pensionamento al raggiungimento dei 65 anni
La Rivista del Sindaco 12/08/2020 Modelli di Gestione
Le norme sul pensionamento dei dipendenti pubblici sono spesso di non facile interpretazione, per questo la Corte di Cassazione ha voluto portare nuova chiarezza, con la sentenza 11008/2020, dando la possibilità all’ente pubblico di di risolvere il contratto di lavoro, a prescindere dall’anzianità di servizio, quando un dipendente raggiunge i 65 anni di età. Tale sentenza si pone in difetto nei confronti della richiesta di trattenimento in servizio fino al raggiungimento dell'età ordinamentale di vecchiaia invece prevista per il collocamento a riposto, che ad oggi è fissata a 67 anni.
Il caso prende il via in seguito al risolvimento di un contratto di lavoro a tempo determinato (sottoscritto per una maggior durata) di un dirigente medico, che l’ente sanitario ha accusato di non aver presentato nei termini la domanda. Il dirigente si è quindi rivolto alla Corte d’appello che ne ha accolto la domanda per illegittima risoluzione anticipata del contratto con obbligo di versamento delle differenze retributive fino al termine naturale del contratto di lavoro. Decisione presa basandosi sul presupposto per il quale la normativa sia non applicabile ai dirigenti medici convenzionali.
L’Asl ha presentato ricorso alla Cassazione, portando all’attenzione la mancata presentazione della domanda da parte del dirigente secondo i termini della legislazione vigente, e presupponendo un’errata applicazione delle normative sui dirigenti a tempo determinato. La Corte di Cassazione ha prima smontato la tesi posta dalla Corte d’appello, secondo la quale ci dovrebbe essere una differenza di trattamento previdenziale tra i dirigenti assunti con contratto determinato e quelli con contratto indeterminato, per poi setacciare la normativa sul pensionamento, portando all’attenzione dei punti fondamentali circa la data di collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età.
In primo luogo sono state portate all’attenzione le disposizioni recenti della Legge Fornero (Dl 90/2014), che abrogano l’articolo 16, Dlgs 503/1992 ma senza toccare il comma 7, legge 133/2008, stante la quale “è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento”.
In pratica, nonostante le varie tortuose modifiche legislative avvenute con il passare degli anni, il limite di 65 anni è rimasto inalterato, sempre con la possibilità da parte del dipendente di richiedere la permanenza in servizio per il tempo necessario per raggiungere l'anzianità minima per il diritto a pensione.
I giudici di legittimità hanno quindi stabilito corretta la risoluzione del contratto di lavoro per raggiunti limiti di età del medico dirigente, proprio a causa della mancata presentazione della domanda nei termini legislativi consentiti.
I giudici di legittimità hanno quindi stabilito corretta la risoluzione del contratto di lavoro per raggiunti limiti di età del medico dirigente, proprio a causa della mancata presentazione della domanda nei termini legislativi consentiti.
Articolo di Loris Pecchia