07/08/2020 - Incremento dell’indennità di funzione per Comuni fino a 3.000 abitanti
tratto da self-entilocali.it
Incremento dell’indennità di funzione per Comuni fino a 3.000 abitanti
Pubblicato il 6 agosto 2020
E’ stato pubblicato in G.U. n. 194 del 4 agosto 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020, concernente la “Incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti”.
Il Ministero dell’Interno ha disposto che le misure mensili dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, come stabilite dal decreto del medesimo Ministro, ferma restando la riduzione del 10 per cento disposta dall’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all’85% della misura della medesima indennità stabilita per sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione, stabilito dal decreto in commento, per l’esercizio della carica di sindaco è concesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all’allegato A) al decreto in commento. Il comune beneficiario sarà tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» – art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento dell’indennità di funzione del sindaco.
Il Ministero dell’Interno ha disposto che le misure mensili dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, come stabilite dal decreto del medesimo Ministro, ferma restando la riduzione del 10 per cento disposta dall’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all’85% della misura della medesima indennità stabilita per sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione, stabilito dal decreto in commento, per l’esercizio della carica di sindaco è concesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all’allegato A) al decreto in commento. Il comune beneficiario sarà tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» – art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento dell’indennità di funzione del sindaco.
Leggi il Decreto e l’allegato