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07/08/2020 - Il trattamento accessorio delle p.o. si può aumentare

tratto da Italia Oggi
Il trattamento accessorio delle p.o. si può aumentare
di Matteo Barbero

La nuova disciplina della capacità assunzionale non determina l'impossibilità, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, di rinunciare a parte degli spazi assunzionali ai fini dell'incremento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative.
Ne consegue che, nel caso in cui un ente abbia provveduto alla graduazione di ciascuna posizione organizzativa al momento dell'entrata in vigore del Ccnl del 21 maggio 2018, stabilendo un' indennità (di posizione e di risultato) superiore a quella corrisposta, poi risultata non attribuibile in relazione al fatto di non avere risorse in termini di capacità assunzionali utilizzabili, ben potrà operare tale adeguamento, seguendo le coordinate interpretative.
Il chiarimento arriva dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, che nella deliberazione n. 104/Par/2020 (relatore Amedeo Bianchi), fornisce un quadro completo ed articolato della materia, oggetto di numerosi dubbi da parte degli addetti ai lavori. La materia è disciplinata dall'art. 33 del dl 34/2019 e dal dm del 17 marzo 2020, recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni».
In sintesi, tale provvedimento tocca tre distinti ambiti quali: la specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; l'individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valorisoglia; la determinazione delle percentuali massime di incremento annuale. Nel contempo, esso conferma che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del dlgs 75/2016 è adeguato, in aumento e in diminuzione per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, facendo salvo, tuttavia, il limite iniziale (riferito all'anno 2016) nel caso in cui il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.
Secondo i giudici contabili veneti, un ente, ove, in applicazione della citata «nuova» normativa sulle assunzioni, abbia acquisito capacità assunzionale in quanto ricompreso in una fascia che consenta di elevare la propria spesa del personale (c.d. enti virtuosi o, addirittura, intermedi, potendo questi ultimi effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato a condizione di non superare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell'esercizio precedente) potrà ben rinunciare a parte di detta capacità per adeguare le retribuzioni di risultato e posizione avvalendosi dell'art. 11-bis, comma 2, del dl 135/2018 convertito con la legge n. 12/2019.
L'operatività della citata norma, infatti, non risulta essere venuta meno, a ragion del fatto che la stessa, nel fare riferimento alle somme che l'ente può destinare alle assunzioni a tempo indeterminato, non procede ad un rinvio diretto ed esplicito a specifiche disposizioni di legge, ma utilizza la seguente espressione: «attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario».
Tale espressione appare aperta e non vincolante rispetto ad una determinata normativa di riferimento e, dunque, rappresenta un rinvio dinamico e non statico (il cui contenuto è soggetto alle norme applicabili ratione temporis) in merito alle norme da applicare.
La stessa può, pertanto, interpretarsi quale riferimento, fino al decreto ministeriale del 17 marzo 2020, alla normativa concernente il turn over (si veda art. 3 del decreto legge 90/2014) e, successivamente al predetto decreto ministeriale, agli specifici tetti, quale risultato del nuovo calcolo della capacità assunzionale.
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