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03/08/2020 - Ccnl dirigenza locale: la nullità dell'attribuzione del potere di avocazione al segretario comunale

un articolo del 19.07.2020 tratto da luigioliveri.blogspot.com

Ccnl dirigenza locale: la nullità dell'attribuzione del potere di avocazione al segretario comunale

19/07/2020

Sin dall'aprile 2019 chi scrive evidenzia la nullità delle disposizioni del Ccnl, area dirigenza, del comparto Funzioni Locali, ove attribuisce ai segretari comunali un inesistente potere di avocazione dei provvedimenti dei dirigenti.

Si è preferito insistere su una strada, sbagliatissima e gravemente lesiva dell'ordinamento, di cieca applicazione di un'indicazione del Comitato di settore.

Un segnale molto negativo. Compito degli amministratori pubblici è, certo, quello di applicare ed attuare l'indirizzo politico. Ma, ciò, deve avvenire non mediante la mera compiacenza e l'attuazione purchè sia, prescindendo dalla valutazione dello strumento e della sua legittimità.

Sarebbe stato onere specifico dell'Aran, come si rilevò a suo tempo negli scritti riportati qui sotto, evidenziare al Comitato di settore le illiceità e illegittimità dell'indirizzo, nonchè la nullità sottesa a questa clausola.

E' un segnale pessimo, in quanto proprio l'Aran dà la sensazione che il dirigente "bravo" è colui che segua pedissequamente "ordini". Una sorta di "monito" proprio alla dirigenza e, in particolare, ai segretari comunali, invitati indirettamente ad agire sempre e solo attuando le indicazioni politiche, senza alcuna valutazione tecnica sulla praticabilità giuridica di tali indicazioni e, quindi, con totale abdicazione alla funzione tecnica propria del ruolo.

Quali siano l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la managerialità derivanti dalla sottoscrizione di clausole contrattuali velleitarie, riflusso di una riforma, quella Madia, mai fortunatamente entrata in vigore, frutto di direttive illegittime, in pieno ed evidentissimo contrasto con la legge e, in una sola parola, nulle, è tutto da scoprire.

Come da scoprire sarà la responsabilità per i mille contenziosi che certamente si apriranno proprio a causa di questa sciagurata previsione contrattuale. Nonostante la sua evidente nullità, infatti, non saranno certamente pochi gli organi di governo dei comuni che ne pretenderanno l'attuazione, sia in accordo con segretari comunali convinti che l'aplomb del ruolo stia nel firmare ed avocare, sia in accordo, all'opposto, con vertici organizzativi di fiducia, intenti a mettere nell'angolo quel segretario consapevole, invece, che coordinare nel rispetto delle competenze esclusive di ciascuno è funzione molto, ma molto diversa, meno facile e meno comoda.

Il contenzioso è dietro l'angolo, perchè avocazioni sulla base di una fonte nulla non potranno non suscitare reazioni da parte dell'avocato o del destinatario del provvedimento amministrativo che possa eccepire l'incompetenza. Del resto, l'avocazione per "inadempimento" dovrebbe comunque sempre accompagnarsi a procedimenti disciplinari e di accertamento delle connesse responsabilità. Per altro verso, un contenzioso potrebbe essere aperto dai segretari chiamati ad "avocare" sempre e comunque dal tacito accordo politica-dirigenza che voglia scaricare sul parafulmine l'adozione delle scelte più "controverse", per altro pretendendo che in questi casi non si dia nemmeno corso all'azione disciplinare.

Una Caporetto del diritto, dell'organizzazione, della distinzione delle competenze della legge e dei contratti, con una compiacenza per l'esondazione della contrattazione verso una funzione che non le appartiene per nulla: stabilire regole sull'organizzazione e sulle competenze.

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