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30/09/2019 - Indennità amministratori: e’ omnicomprensiva

tratto da self-entilocali.it
Sardegna, del. n. 58 – Indennità amministratori: e’ omnicomprensiva
Pubblicato il 27 settembre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di calcolo del rimborso forfettario delle spese connesse all’esercizio del mandato di amministratore locale, liquidabili al Sindaco e agli Assessori Comunali.
I magistrati contabili della Sardegna con la deliberazione 58/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre, hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il quantum dell’indennità di funzione degli amministratori locali è determinabile secondo quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000 n. 119, decurtata in modo permanente nella misura del 10%, come prescritto dall’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, del. n. 102/201617/2015 e 208/2015Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. n. 24/2014n. 3/2015 e n. 35/2016).
I magistrati contabili hanno ricordato che l’indennità di funzione è da ritenersi onnicomprensiva, ove possibile, di tutte le spese sostenute nell’esercizio del mandato elettorale e che tale indennità è aumentabile soltanto nei termini prescritti dal regolamento attuativo, ex D.M. 4 aprile n. 119/2000.
Secondo la Corte dei Conti, di diversa natura sono invece le attribuzioni “connesse” alla funzione di amministratore locale, le quali si configurerebbero come aggiuntive rispetto all’indennità di funzione ovvero retribuzione integrativa.
I magistrati contabili hanno ribadito che gli enti possono, nell’ambito della propria discrezionalità ma sempre nei limiti prescritti dal Regolamento attuativo D.M. n. 119/2000, ricomprendere nell’indennità di funzione tutti quegli oneri rimborsabili connessi alla funzione elettiva, che non siano espressamente vietati o ritenuti tali dalla giurisprudenza di merito.
La Corte dei Conti ha precisato, altresì, che gli enti posso definire in sede regolamentare i rimborsi forfettari connesse alle funzioni elettive purché, ai fini della loro corresponsione, gli oneri sostenuti risultino sussistenti, verificabili e riconducibili alla funzione elettiva, così come richiesto dalla normativa vigente.
Pertanto, l’indennità di funzione è determinata secondo quanto previsto dalla Tabella A del D.m. n. 119/2000, e decurtata del 10% così come previsto dalla legge n. 266/2005, ed è da ritenersi onnicomprensiva di tutti quegli oneri strettamente connessi alla funzione, che non siano vietati o ritenuti tali dalla giurisprudenza, al fine di evitare l’introduzione di incrementi fittizi dell’indennità in questione al di fuori dei tetti massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente.
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