25/09/2019 - Segretari comunali: “riallineamento” della retribuzione di posizione
tratto da entilocali-online.it
Segretari comunali: “riallineamento” della retribuzione di posizione
24 Set, 2019
Nella Sentenza n. 20997 del 6 agosto 2019 della Corte di Cassazione, un Segretario comunale presenta ricorso verso la Sentenza che gli aveva imposto la restituzione delle somme percepite a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione. La Suprema Corte, titolare della funzione nomofilattica ex art. 63 del Dlgs. n. 165/2001 nell’ambito della Contrattazione collettiva nazionale del Settore del cosiddetto “impiego pubblico contrattualizzato”, ha richiamato il Principio di diritto stabilito dalla Corte stessa riguardo all’interpretazione dell’art. 41, comma 5, del Ccnl. 16 maggio 2001. Secondo i Giudici di legittimità, in tema di rapporto di impiego dei Segretari comunali e provinciali, ai fini dell’applicazione della regola – ex art. 41, comma 5, del Ccnl. 16 maggio 2001 – del c.d. “riallineamento” della retribuzione di posizione del Segretario a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell’Ente, si deve tener conto dell’importo minimo, di cui al comma 3, della predetta retribuzione, comprensivo della maggiorazione eventualmente riconosciuta ai sensi del successivo comma 4, avuto riguardo, da un lato, all’interpretazione letterale del comma in questione, che, nell’attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del Segretario, richiama quelli di cui al precedente comma 3 e non quelli del comma 5. Inoltre, rileva la funzione non corrispettiva bensì perequativa del “riallineamento”, sicchè è aderente alla ratio della disposizione pattizia, da individuarsi nella particolarità delle funzioni che il Segretario espleta presso l’Ente Locale, che alla perequazione si pervenga con riferimento alla retribuzione di posizione complessiva.