25/09/2019 - Ici/Imu: esenzione solo in caso di svolgimento diretto dell’attività istituzionale
tratto da entilocali-online.it
Ici/Imu: esenzione solo in caso di svolgimento diretto dell’attività istituzionale
24Set, 2019
Nella Sentenza n. 13691 del 21 maggio 2019, la Corte di Cassazione statuisce che in tema di Ici, l’esenzione spetta soltanto se l’immobile viene impiegato direttamente dall’Ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l’utilizzazione da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione preclude l’agevolazione.
Il caso
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 13691 del 21 maggio 2019, ha chiarito rilevanti profili in tema di esenzione Ici/Imu, nel caso di immobili non direttamente utilizzati nell’attività istituzionale dell’Ente.
Nel caso di specie, una Società proponeva ricorso per la cassazione della Sentenza con cui la Commissione tributaria regionale ne aveva respinto l’appello, in relazione ad avvisi di accertamento Ici, 2006-2009, per incompleta/infedele dichiarazione, connessa a parziale versamento dell’Imposta relativamente ad immobile di sua proprietà, concesso in comodato gratuito ad una Fondazione (poi sua incorporante).
La ricorrente censurava la Sentenza impugnata per violazione degli artt. 7, lett. c), del Dlgs. n. 504/1992, e 5-bis, del Dpr. n. 601/1973, avendo, a suo avviso, la Ctr erroneamente negato l’esenzione Ici al soggetto passivo del Tributo (nella specie, la Società) che aveva concesso in comodato gratuito l’immobile ad ente che esercitava attività esente dall’Imposta.
La decisione
Secondo la Suprema Corte, la censura era infondata, essendo la Pronuncia della Ctr conforme all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di Ici, l’esenzione spetta soltanto se l’immobile viene impiegato direttamente dall’Ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l’utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione preclude l’agevolazione[1].
Né, secondo la Corte, assumevano idoneo rilievo contrario le Sentenze nn. 25508/2015 e 23821/2018, secondo cui l’esenzione spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’Ente possessore (nella specie, una Fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro Ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente.
Tale circostanza infatti nella specie non ricorreva, anche considerato che la Fondazione risultava avere, con riguardo all’anno di imposta in contestazione, una partecipazione al capitale della Società del tutto minoritaria (10%).
E ciò anche alla luce del disposto degli artt. 52 e 59, comma 1, lett. c) del Dlgs. n. 446/1997 (chiarito dalla Corte Costituzionale con Ordinanza n. 429/2006), che consente ai Comuni, previo Regolamento, di regolare l’esenzione nel senso di riconoscerla soltanto per i fabbricati utilizzati da Enti non commerciali, a condizione che questi ultimi siano, oltre che utilizzati, anche posseduti dall’Ente commerciale che ne fruisce, in ragione della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Osservazioni
La destinazione ai compiti istituzionali dell’Ente beneficiario dell’esenzione presuppone dunque non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’Ente possessore, bensì la sua utilizzazione diretta ed immediata per l’assolvimento della finalità, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene, anche in comodato, a terzi.
La disciplina richiamata del resto ha carattere speciale rispetto alla regola generale, che assoggetta all’Ici tutti i beni immobili e, pertanto, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, in particolare ampliando l’elenco degli Enti ivi indicati quali beneficiari della esenzione.
Quando si tratta di agevolazioni o esenzioni di imposta deve infatti sempre tenersi conto dell’interpretazione di stretto diritto delle norme agevolative e della necessità di verificare quale attività sia in concreto svolta dall’ente, gravando l’onere di provare la sussistenza dei requisiti dell’esenzione sempre a carico del contribuente.
L’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/1992, in conclusione, spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e non a compiti istituzionali di soggetti diversi.
E questo perfino nell’ipotesi in cui l’Ente proprietario abbia l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte[2].
di Giovambattista Palumbo
[1] Cfr. Sentenze Corte di Cassazione nn. 30820/2017, 14912/2016, 10483/2016, e Ordinanza Corte di Cassazione n. 13542/2016.
[2] Cfr. Sentenze Corte di Cassazione nn. 8496/2010 e 10483/2016.