25/09/2019 - Esposizione dell'operatore di polizia locale all'inquinamento ambientale
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Esposizione dell'operatore di polizia locale all'inquinamento ambientale
di Roberto Rossetti - Comandante Polizia Locale
Il figlio di un operatore di Polizia Locale si era rivolto alla Magistratura per ottenere riconoscimento dell'equo indennizzo per la patologia cancerogena (mesotelioma pleurico) contratta dal padre, per effetto dell'attività lavorativa svolta, ma sia il Tribunale, che la Corte di Appello rigettavano l'istanza, ritenendo non sufficientemente dimostrato il rapporto causale fra la patologia e l'attività svolta dal defunto di addetto alla disciplina della circolazione stradale, non risultando accertata la concreta dispersione, delle fibre di amianto nelle strade o una loro rilevante concentrazione all'aperto, nei luoghi in cui questi svolgeva la propria attività.
Il ricorrente insiste anche in Cassazione eccependo che la Corte territoriale si sia posta in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio senza una adeguata motivazione al riguardo e non abbia adeguatamente valutato gli elementi di prova forniti anche da vari testimoni.
La Corte, dopo aver illustrato l'orientamento giurisprudenziale riguardo ai vizi di motivazione delle sentenze, analizza la fattispecie in esame, nella quale ritiene che si debba solo soffermare a verificare se la sentenza impugnata, sia stata ragionevole e convincente nell'evidenziare la carenza di prove, circa l'effettiva entità della dispersione di fibre di amianto a causa della circolazione stradale, almeno in misura tale da poterla considerare concausa della malattia contratta dal lavoratore.
A tal riguardo, la Suprema Corte osserva che la sentenza impugnata ha correttamente posto a carico del ricorrente di evidenziare una plausibile prova del nesso di causalità materiale intercorrente tra l'attività lavorativa svolta, di addetto alla disciplina del traffico e la malattia contratta, di mesotelioma pleurico, perché grava sul lavoratore "l'onere di provare, con precisione, i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, non configurando, le mansioni inerenti alle qualifiche, un fatto notorio che non necessita di prova, atteso che esse sono variabili in dipendenza del concreto posto di lavoro, della sua localizzazione geografica, dei turni di servizio, dell'ambiente in generale [..]" (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 3 gennaio 2019, n. 61.
Il ricorso viene, pertanto, dichiarato inammissibile e respinto.