24/09/2019 - Rifiuti abbandonati, il Comune non può ordinare la bonifica dell'area
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Rifiuti abbandonati, il Comune non può ordinare la bonifica dell'area
di Michele Nico
Il Comune non può ordinare a terzi di effettuare la bonifica, la decontaminazione e il risanamento igienico dei siti inquinati a seguito dell'abbandono di rifiuti, perché questi interventi sono espressione di un rimedio sanzionatorio che spetta alla Provincia, in base all'articolo 244, comma 2, del Dlgs 152/2006 (codice dell'ambiente). Questo il principio espresso con la sentenza n. 6155/2019 del Consiglio di Stato, Sezione V, che accogliendo l'appello dell'Anas annulla l'ordinanza comunale impugnata, capovolgendo l'esito del giudizio di primo grado.