24/09/2019 - La corretta gestione del fondo e della contrattazione decentrata. Spunti critici di riflessione per voltare pagina su un'annosa questione
riceviamo e pubblichiamo
La corretta gestione del fondo e della contrattazione decentrata. Spunti critici di riflessione per voltare pagina su un'annosa questione
In relazione all'articolo apparso a il 21/9/2019 a firma del dr. Benedetti dal titolo "La corretta gestione del fondo e della contrattazione decentrata", sono sempre utili e apprezzabili per gli addetti ai lavori gli stimoli alla riflessione e a non abbassare la guardia o ad evitare "cadute di attenzione" su materie tanto complesse quanto contraddittorie e variamente commentate dalle più svariate fonti, ufficiali e non.
E' il momento però, per noi operatori "fondisti" e negoziatori, di prendere delle decisioni ferme, ragionate, criticamente rielaborate e convincenti (almeno per noi che trattiamo la materia e abbiamo responsabilità di varia natura sugli atti che adottiamo).
Per questo avverto la necessità di fare quello che reputo un ulteriore passo avanti nella riflessione, ad uso addetti ai lavori e sempre che sia ritenuto di qualche interesse.
Si assiste all'ennesima ripetizione di concetti e frasi astratti e formalistici riportati nei pareri della Corte dei Conti (Veneto 263/2016 e altri pareri che ne riproducono pedissequamente e "a stampone" parti del testo) che si riferivano però a quesiti fatti da enti riguardanti situazioni specifiche in cui, per il contenuto stesso dei contratti decentrati, occorreva ricontrattare ogni anno, ed entro l'esercizio annuale, determinati istituti (obiettivi/progetti di performance e risorse ad essi destinate) evitando delle "sanatorie" illegittime e non ammesse. Il "mantra" del contratto che va rifatto ogni anno ed entro l'esercizio è sbagliato perchè nasce da equivoci di fondo.
Nemmeno prima del CCNL 21/5/2018 si poteva contrattare sui progetti, gli obiettivi di performance e sulle risorse ad essi destinate. Non erano materie demandate alla contrattazione decentrata. Anche prima (quando c'era la distinzione tra contratto "giuridico" quadriennale ed "economico" annuale), non si poteva contrattare su obiettivi di performance, su progetti, su valori, sulla concreta determinazione del fondo, della sua parte stabile e variabile o sugli incrementi o sulle voci/importi di uscita/destinazione delle risorse.
Si poteva contrattare sempre e solo su "criteri" e regole", ed infatti, proprio perchè si trattava di regole e non di valori o di progetti specifici, era - anche allora - vigente il principio di ultravigenza (i CCDI conservano efficacia fino alla stipula del CCDi successivo). Questo principio non era soggetto ( e così è anche oggi a maggior ragione per come scritto nel CCNL 21/5/2019) ad alcun condizionamento (ad esempio che si possa riferire solo agli istituti disciplinati interamente e direttamente dai contratti nazionali ....?), se non quello, che discende con evidenza palmare dal TUPI, articoli 40 e 40 bis, che il CCDI va cambiato e le materie ricontrattate quando la fonte normativa (legge o CCNL) lo rendono superato in toto o per alcune materie; in questi casi è evidente che le clausole del CCDI in contrasto con una normativa e soprattutto con un nuovo CCNL, sono disappplicate e vanno ricontrattate, altrimenti l'insanabile contrasto con le norme nazionali le renderebbe nulle e non applicabili.
Con il nuovo CCNL, bisogna farsene una ragione: si contratta su criteri (è scritto nero su bianco anche quando si parla di criteri di ripartizione delle risorse per le finalità dell'art 68, come dice l'art. 7 comma 4 lettera a); non esiste più distinzione tra contratto triennale (giuridico) ed annuale (economico). Il CCNL dice che si possono (non si devono ) ricontrattare i crteri della lettera a) dell'art. 7 comma 4. Ora, il fatto che il contratto sia triennale e lo sia per tutte le materie (e che i criteri della lettera a possano e non "debbano" essere all'occorrenza ricontrattati tra le parti), che sia sancita l'ultrattività dei CCDI (senza condizioni, nel senso che un CCDI di durata triennale potrebbe valere anche per più anni successivi, fino ad un nuovo CCDI e senza restrizioni di sorta se non quelle indotte dall'emanazione di nuovi CCNL od altre situazioni oggettive che vanno valutate di volta in relazione al contenuto sostanziale delle singole clausole contrattuali decentrate), è l'ennesima riprova che si contratta su criteri (quindi su regole generali), che per loro stessa natura, possono - anzi debbono - durare tre anni e anche oltre, e che i concetti di "contratto entro l'anno" di "contratto annuale", sono sbagliati e che concepire un CCDI di durata triennale ed anche oltre per ultravigenza non contrasta affatto nemmeno con i nuovi principi contabili.
Peraltro - come detto - tutto questo non contrasta affatto con i principi contabili della competenza finanziaria potenziata riferiti al salario accessorio, come argomentato nella nostra determinazione del fondo 2019 e come si ricava (finalmente si è vista una svolta interpretativa) dalle interpretazioni contenute nel (fondamentale) parere della Sezione della Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia n. 29/2018, ripreso (era ora) da ARAN con il parere CFL37 del 30/10/2018 e (meglio tardi che mai) dalla Sezione della Corte dei Conti Veneto n.201/2019 (sia pure ancora con qualche esitazione, non tenendo conto fino in fondo della sopravvenuta triennalità di durata per tutte le materie e dell'ultravigenza ormai a chiare lettere sanciti e disposti dal nuovo CCNL).
Per tornare all'artcolo del dr. Benedetti, in quest'articolo non si citano nè le novità del CCNL 21 maggio 2018 (articoli 7 e 8), nè la svolta interpretativa della Sezione Friuli della Corte dei Conti n. 29/2018, dell'ARAN con il parere CFL37 del 2018 e della Sezione del Veneto n. 201/2019.
Su questa questione, e annessi e connessi, si possono vedere anche i miei articoli pubblicati su Segretari Vighenzi il 6 e 20 novembre 2018 riferiti in modo particolare alla "contingenza" recata dalla sottoscrizione del CCNL 21 maggio 2018 e alla conseguente particolare sessione negoziale 2018-2020, ma valevoli in generale.
Daniela Scipioni - funzionario Risorse Umane Comune di Rovigo