Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2019 / Settembre / 24/09/2019 - Condanna Amministratori comunali per aver deliberato una fideiussione bancaria a favore di una Società partecipata

24/09/2019 - Condanna Amministratori comunali per aver deliberato una fideiussione bancaria a favore di una Società partecipata

tratto da entilocali-online.it
Condanna Amministratori comunali per aver deliberato una fideiussione bancaria a favore di una Società partecipata
23 Set, 2019
Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 742 del 21 dicembre 2018
Oggetto:
Condanna Amministratori comunali per aver deliberato una fideiussione bancaria a favore di una Società partecipata: conferma Sentenza territoriale per la Valle d’Aosta n. 4/2015.
Fatto:
Nel dicembre 2005, il Consiglio di questo noto Comune Valdostano decide di costituire una Società mista (Comune 51%, privato 49%) per la realizzazione di una diga che avrebbe alimentato una Centrale idroelettrica. Nel novembre 2008, il Tar sancisce l’illegittima costituzione della Società (confermata dal Consiglio di Stato) perché la scelta del socio privato era avvenuta senza alcun confronto.
La Società è quindi messa in liquidazione. I costi sostenuti per la costituzione, la gestione e la liquidazione della Società ammontano ad oltre Euro 450.000. Contemporaneamente la Società ha dovuto sostenere spese per ottenere il Via (“Valutazione di impatto ambientale”), finanziate con l’assunzione di un prestito bancario, coperto da una fideiussione, sottoscritta per il 51% dal Comune.
La Procura contabile contesta un danno di oltre Euro 1.200.000 agli Amministratori del Comune (Sindaco, Vice-Sindaco, 6 Consiglieri ed il Segretario comunale), oltre a 2 Amministratori della Società, per 2 diverse poste di danno: la prima per Euro 450.000 per il danno derivante dai costi sostenuti dalla Società (costituzione, gestione, liquidazione), la seconda per Euro 750.000 “per la fideiussione bancaria deliberata in favore della Società a garanzia della linea di credito che avrebbe dovuto attivare per l’esecuzione dei lavori occorrenti a preservare la ‘Valutazione d’impatto ambientale’ (Via) dalla ormai prossima scadenza fissata per il 23 dicembre 2007, interventi che si erano però rivelati, oltre che insufficienti rispetto alle concrete necessità, anche del tutto illegittimi (si era venuta a determinare una causa di scioglimento ex lege della società a seguito dell’annullamento degli atti istitutivi della stessa)”.
I Giudici territoriali (Sentenza 4/2015), con riguardo alla prima posta di danno, accoglievano “l’eccezione per tutte le voci che la componevano ad eccezione delle ultime 3 elencate dalla Procura Regionale. Per tali spese i convenuti venivano prosciolti nel merito per mancanza dell’elemento causale”. Mentre per la seconda parte di danno, i Giudici territoriali decidevano per il parziale accoglimento della domanda, ponendo a carico dei convenuti l’addebito di Euro 226.000 (Euro 37.000 per ognuno dei 2 Amministratori della Società e per il Sindaco; Euro 14.000 per ognuno dei Consiglieri comunali e del Segretario).
Ricorrono in appello, sia gli interessati che la Procura. Tutto ruota interno alla prescrizione (contestata dalla Procura) e per “difetto del nesso causale e mancata considerazione del concorso di condotte colpevoli di soggetti terzi” (contestato da tutti gli Amministratori). La conclusione è che tutti gli appelli sono respinti, con la conferma della Sentenza impugnata.
Sintesi della Sentenza:
Sulla seconda parte di danno “contestata per Euro 753.536,21 in ordine alle spese inutilmente sostenute per la salvaguardia del provvedimento di ‘Valutazione di impatto ambientale’ per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della Centrale idroelettrica, la Sezione osserva che avverso questa parte della Sentenza ha interposto appello tanto la Procura regionale, contestando la legittimità del ricorso all’esercizio del potere riduttivo che ha portato all’addebito di un danno complessivamente quantificato in Euro 226.060,86 quanto, in via incidentale, gli altri soggetti coinvolti, ovvero gli Amministratori della società, gli Amministratori del Comune, Sindaco, Vice-Sindaco e singoli Consiglieri comunali e il Segretario comunale. Venendo ai motivi di merito, osserva la Sezione che con il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di gravame, gli Amministratori della Società hanno sostanzialmente dedotto l’assenza di qualunque condotta causale, l’inesistenza, tanto dell’elemento soggettivo, quanto del danno stesso, nonché il travisamento dei fatti, posto che il primo Giudice non si sarebbe avveduto che i fondi attinti grazie al credito bancario garantito dal Comune sarebbero stati utilizzati non per le spese contestate dal requirente territoriale (quelle di salvaguardia della Via dall’imminente scadenza), ma per far fronte a oneri precedentemente deliberati.
Dal verbale dei lavori risulta che dopo aver preso atto, in base alla relazione del Presidente, del programma di ripianamento dei debiti, in riferimento al quale, in data 25 agosto 2006, era stato inviato a tutti i soci il prospetto degli impegni cui occorreva far fronte per un ammontare di spesa finale di “circa Euro 1.310.000,00”, l’Assemblea deliberava il Piano finanziario per il ripianamento dei debiti presentato dal Cda e la capitalizzazione finanziaria, con l’integrazione “da destinarsi ad oneri imprevisti per l’importo di Euro 1.400.000,00”, facendo ricorso ad un’apertura di credito bancaria per pari importo da garantirsi pro-quota dai rispettivi soci.
A ciò faceva seguito la Deliberazione dell’ottobre 2006, con la quale Consiglio comunale stabiliva “di rilasciare una garanzia fideiussoria a favore della Società per un’apertura di credito in conto corrente per un importo di Euro 1.400.000,00 presso un Istituto di credito individuato da detta Società, per una quota a proprio carico pari al 51% dell’importo totale ovvero Euro 714.000,00.
Come già evidenziato, sopraggiungevano nel novembre 2006 le Sentenze di annullamento delle Delibere consiliari di costituzione della Società, Sentenze che, ancorché impugnate, non erano però state sospese dal Consiglio di Stato, per cui bene ha fatto il primo Giudice a considerare che da ciò fosse derivata l’impossibilità per la Società di operare secondo l’originario progetto statutario per il conseguimento del proprio oggetto.
In concreto, non vi è dubbio che la Società si fosse venuta a trovare innanzi ad una causa legale di scioglimento e i suoi Amministratori di fronte all’obbligo di dichiararla, con la necessità di dover immediatamente convocare l’Assemblea straordinaria per la nomina dei Liquidatori che si sarebbero dovuti occupare della residua gestione e degli atti di conservazione del patrimonio sociale a tutela dei diritti dei terzi e dei soci.
A seguito della predetta richiesta comunale, risulta che in data 14 dicembre 2006 l’Assemblea dei soci venne convocata in seduta ordinaria e il 23 dicembre 2006 in seduta straordinaria, quest’ultima per la “analisi della richiesta del Comune per la messa in liquidazione della Società e nomina del LiquidatoreDal verbale della seduta del 23 dicembre 2006 risulta però che ebbe luogo la sola Assemblea ordinaria, sicché non venne discussa la richiesta del Comune di prendere in esame la messa in liquidazione della Società, ma ci si limitò a prendere atto della situazione debitoria, aggiornata con lo storno di alcuni oneri rispetto a quelli approvati il 12 settembre 2006, del nuovo Prospetto integrato delle spese necessarie per il rilascio della concessione edilizia e per la “’difesa e il mantenimento del patrimonio della Società’, tra cui anche quella necessaria per fare ricorso al Consiglio di Stato, stabilendo altresì di non dar seguito alla seduta straordinaria e all’esame del relativo ordine del giorno che, come si è detto, avrebbe riguardato la richiesta del Comune di messa in liquidazione della Società.
La conclusione è che “il Collegio non può che giudicare congruamente motivata la decisione del primo Giudice di ritenere responsabili i suddetti Amministratori comunali e il Segretario dell’Ente Locale, ove si consideri il riferimento, contenuto nella Sentenza impugnata, al fatto che il Consiglio comunale avesse adottato la Deliberazione n. 32 del 23 agosto 2007 a 4 mesi dalla scadenza della Via e con tale Delibera, su richiesta della Società incaricasse il Sindaco di avviare iniziative idonee a salvaguardare l’efficacia della Via, provvedendo altresì, come detto, al versamento di altri fondi in favore della Società. Tale Delibera indubbiamente si pone in rapporto causale con il danno contestato ed integra, in capo agli Amministratori che l’hanno approvata e al Segretario comunale che ha reso in forma favorevole il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica, la condotta illecita che ha concorso, sia pure in misura minore rispetto a quella degli Amministratori della società e del Sindaco, alla realizzazione del danno. Condotta senz’altro connotata dal requisito della colpa grave ove si consideri che, come opportunamente evidenziato dal primo Giudice, le opere non avrebbero potuto essere appaltate ed integralmente realizzate entro la data di scadenza della valutazione di impatto ambientale, attesi infatti i tempi minimi necessari ad esperire il procedimento di scelta dell’appaltatore e considerato peraltro il contesto ambientale che certo non ne avrebbe consentito l’esecuzione durante i mesi invernali”.
Commento:
Dalla lettura delle 2 Sentenze non risulta se la liquidazione della Società ha portato, nelle casse del Comune, delle entrate patrimoniali.
Tutta l’operazione è stata malamente gestita: dalla scelta del socio privato alla fideiussione bancaria.
La quota di danno da rimborsare (Euro 226.000) è modesta rispetto all’originaria richiesta della Procura (Euro 1.200.000), ma sostenuta per gli Amministratori, sia comunali che della Società. Sono mancati tutti i controlli interni.
di Antonio Tirelli
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman