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20/09/2019 - Legittimo costituire l’azienda speciale se società a partecipazione pubblica è dichiarata fallita

tratto da anci.it
19 settembre 2019 di redazioneanci
Sentenza Consiglio di Stato
Legittimo costituire l’azienda speciale se società a partecipazione pubblica è dichiarata fallita
Importante sentenza del Consiglio di Stato n. 5444 del 31 luglio 2019 in materia di affidamento dei servizi pubblici locali. I giudici hanno infatti sentenziato che, rispetto ad un servizio prima affidato ad una società a partecipazione pubblica dichiarata fallita, un Comune è legittimato a perseguire forme di gestione diverse dalla società, potendo costituire un’azienda speciale per la gestione del medesimo servizio ovvero decidere di rivolgersi al mercato con una procedura di gara. Rispetto al divieto di cui all’art. 14, c. 6, d.lgs. 175/2016 smi nella succitata sentenza i magistrati amministrativi specificano che esso riguarda solo la costituzione di “nuove società”, l’acquisizione di partecipazioni societarie e il loro mantenimento. Ciò, in combinato disposto con il richiamo alle gestioni consentite, ex articolo art. 4 del succitato decreto Madia, porta il Consiglio di Stato ad escludere dal divieto le altre modalità di gestione diverse dalla società, restando così l’Amministrazione pubblica, libera di scegliere la modalità di gestione del servizio ritenuta più opportuna.
Nello specifico poi, secondo i giudici amministrativi, l’azienda speciale ha caratteri diversi da quelli della società a partecipazione pubblica, pur essendo la sua attività “imprenditoriale” diretta e orientata dall’ente controllante in un rapporto assimilabile a quello che l’ente ha con un proprio organo nonché costituendo un modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso. Nella sentenza si afferma che non è consentita l’assimilazione fra società ed azienda speciale, ai fini del giudizio di cui trattasi, tantomeno l’estensione del divieto di cui al citato art. 14, comma 6, d.lgs. 175 del 2016. Tale divieto non è stato né violato dal Comune per aver deciso di costituire un’azienda speciale per la gestione del servizio di igiene urbana nel suo territorio né eluso per aver acquisito il ramo di azienda già in titolarità della società partecipata.
In conclusione nella sentenza si rappresenta però che l’affidamento di un servizio pubblico ad un’azienda speciale configura comunque un affidamento in house richiamando le condizioni poste dall’art. 192, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla valutazione di congruità, anch’ esse, nel caso specifico, rispettate dal Comune all’interno della relazione illustrativa sull’affidamento.
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