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20/09/2019 - Decreto liquidazione CTU – assimilabile a sentenza esecutiva

tratto da self-entilocali.it
Liguria, del. n. 77 – Decreto liquidazione CTU – assimilabile a sentenza esecutiva
Pubblicato il 17 settembre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito se il decreto di liquidazione di un CTU sia assimilabile a una “sentenza esecutiva” e se debba integrarsi nel calcolo effettuato in sentenza anche l’importo non menzionato delle spese generali (15%) che l’avvocato intende inserire in fattura.
I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione n. 77, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 settembre 2019, hanno preliminarmente ricordato che l’art. 194 del d.lgs. 267/2000 prevede, come atto propedeutico all’inserimento del debito fuori bilancio nell’ambito della contabilità dell’ente locale, il riconoscimento della legittimità dello stesso da effettuarsi, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del citato Tuel. Tale disposizione richiama le “sentenze esecutive” e tale dizione va intesa in senso sostanziale, rientrandovi non solo il mezzo ordinario di giurisdizione (qual è la statuizione sul rito e sul merito ex art. 279, comma 2, c.p.c.), ma anche ogni decisione che costituisca titolo esecutivo, in quanto suscettibile di esecuzione forzata.
Secondo la Corte dei Conti, costituisce dato acquisito quello “per cui, al di là del rilievo letterale, la riconoscibilità dei debiti derivanti da sentenze esecutive, ammesse dall’art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, è da intendersi riferita a tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione” (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, del. 73/2018).
L’art. 474, comma 1, c.p.c. prevede che “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Sono titoli esecutivi, oltre alle sentenze, “i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva”.
Il decreto di liquidazione del CTU rientra in quest’ultima specifica accezione, in quanto titolo esecutivo, quindi, assimilabile ad una “sentenza esecutiva”.
In merito alle spese generali (15%), non menzionate in sentenza, secondo il recente orientamento della giurisprudenza, il provvedimento giudiziale che non menzioni la percentuale del rimborso o non dica nulla circa la sua spettanza, va interpretato nel senso che abbia recepito implicitamente la suddetta “regola” e pertanto abbia riconosciuto il rimborso nella misura del 15% (Cass. Civ., sez. II, Ord. 9385/2019; Cass. Civ. Ord. 13639/2018).
Nel caso di specie, nel calcolo effettuato in sentenza rientra anche l’importo non menzionato della spesa generale (15%) che l’avvocato intende inserire in fattura.
A tal fine, però, i magistrati contabili, hanno chiarito che per le spese generali del 15% non menzionate in sentenza, l’obbligatorietà del riconoscimento non è automatica. Non sussiste, infatti, solidarietà tra le parti e la spesa è dovuta soltanto da quella soccombente al momento della sentenza definitiva o quando non sia sospesa la esecutività della sentenza non definitiva.
Il punto 5.2, lett. b), dell’Allegato A2, del d.lgs. 118/2011, prevede che “nel caso in cui l’ente, a seguito (…) di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso) con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote eguali, tra gli esercizi considerati del bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente”.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra evidenizate, la Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, hanno chiarito che il decreto di liquidazione per le prestazioni di un CTU rientra nella nozione sostanziale di “sentenze definitive” e le spese generali del 15%, anche se non menzionate in sentenza, sono oggetto di rimborso.
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