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18/09/2019 - Decreto liquidazione CTU – assimilabile a sentenza esecutiva

Da Self-enti locali.it

Secondo la Corte dei Conti, costituisce dato acquisito quello “per cui, al di là del rilievo letterale, la riconoscibilità dei debiti derivanti da sentenze esecutive, ammesse dall’art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, è da intendersi riferita a tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione” (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, del. 73/2018).

L’art. 474, comma 1, c.p.c. prevede che “l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Sono titoli esecutivi, oltre alle sentenze, “i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva”.

Il decreto di liquidazione del CTU rientra in quest’ultima specifica accezione, in quanto titolo esecutivo, quindi, assimilabile ad una “sentenza esecutiva”.

In merito alle spese generali (15%), non menzionate in sentenza, secondo il recente orientamento della giurisprudenza, il provvedimento giudiziale che non menzioni la percentuale del rimborso o non dica nulla circa la sua spettanza, va interpretato nel senso che abbia recepito implicitamente la suddetta “regola” e pertanto abbia riconosciuto il rimborso nella misura del 15% (Cass. Civ., sez. II, Ord. 9385/2019; Cass. Civ. Ord. 13639/2018).

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