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16/09/2019 - Responsabilità in capo alla Provincia dei danni causati dalla fauna selvatica (cinghiali)

Dal sito di Maurizio Lucca

Il fatto, oggetto di pronunciamento, vede la citazione di una Regione per «sentirla condannare al risarcimento dei danni causati alla produzione olivicola svolta su terreni di sua proprietà a causa dell’ingresso di un branco di cinghiali».

In Tribunale, in primo grado, a seguito di CTU quantificava il danno e la conseguente responsabilità della Regione, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 157/1992, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», titolare del potere di pianificazione e controllo della fauna, sia con metodi ecologici sia attraverso piani di abbattimento, mentre alle Provincie viene affidato il solo compito di dare esecuzione alle decisioni regionali.

Invero, l’art. 19 (Controllo della fauna selvatica), della citata legge, affida alle Regioni compiti attinenti alla vigilanza, alla possibilità di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, nonché provvedere al controllo selettivo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia (con piani di abbattimento, con l’ausilio delle Province).

In appello (da parte della Regione che veniva accolto), veniva definito che alla Regione spetta il compito di stabilire le norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, alla regolamentazione, programmazione e coordinamento, mentre alle Province spettano i compiti attuativi, le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna, ivi comprese la vigilanza, per competenza propria, in virtù dell’autonomia ad esse attribuite dalla legge statale e non per delega delle Regioni.

Più puntualmente la Corte d’Appello ha affermato che «in base ai principi generali in tema di responsabilità civile, il responsabile dei danni va individuato nell’ente a cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia i poteri di gestione e controllo della fauna e che sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi del genere di quello del cui risarcimento si tratta».

 

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