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13/09/2019 - Rischio blocco della spesa se il revisore non invia i questionari

tratto da lapostadelsindaco.it
 13/09/2019 Finanza Locale
La Legge 266/2015 obbliga l’organo revisore degli Enti Locali a trasmettere alla Corte dei Conti una relazione dedicata al bilancio di previsione ed una relativa al rendiconto dell’esercizio di competenza, entrambe compilate seguendo criteri e linee guida create ad hoc dalla medesima Corte.
In caso di mancato invio, i Magistrati non possono effettuare in alcun modo i controlli richiesti dall’art 148-bis del Testo Unico Enti Locali.
La deliberazione 133/2019 del distaccamento siciliano della Corte dei Conti ha provveduto a sanzionare un Ente con il blocco della spesa, come previsto dall’art.188 co.1 quater del TUEL, in quanto non aveva ricevuto i rendiconti del 2016, 2017 e la documentazione relativa al bilancio di previsione 2018-2020. Tale sanzione, impedisce all’Ente di assumere impegni e pagare spese per tutti quei servizi non richiesti dalla legge corrente, questo tipo di limitazione dovrà essere rispettata fino al momento in cui l’Ente non presenti detta documentazione entro 60 giorni dalla notifica relativa alla delibera da parte dei Magistrati Contabili.
Dai documenti forniti, sono inoltre emersi altri dubbi relativi all’elusione del Patto di Stabilità, alla corretta determinazione dei Fondi (Pluriennale Vincolato e Crediti di Dubbia Esigibilità), al mancato accantonamento dedicato ai rinnovi contrattuali, ecc.
Le problematiche di cui la Corte è venuta a conoscenza, vengono aumentate dal fatto che a causa del mancato invio della documentazione necessaria non è possibile valutare correttamente la situazione economico-finanziaria dell’Ente in questione. I Magistrati hanno ribadito che come contenuto nell’art.1, commi 166 e 167, della Legge 266/2005, ai fini della tutela e coordinamento della finanza pubblica, gli organi di revisione degli Enti Locali, hanno l’obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti la documentazione necessaria, compilata seguendo i criteri imposti ed elaborati dalla Corte stessa.
In caso di mancato invio, i Magistrati non potranno effettuare i controlli e non potranno procedere ad una analisi maggiormente approfondita. Ecco perché viste le criticità della documentazione in possesso e l’impossibilità di effettuare un’analisi accurata, i Giudici Contabili hanno deciso di limitare le spese dell’Ente come previsto dal comma 1-quater, dell’art.188, del Testo Unico Enti Locali. Nel frattempo l’Ente in questione dovrà provvedere ad appianare le varie criticità evidenziate dalla Corte, attraverso una serie di misure correttive.
Articolo di Gianluca Galli
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