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13/09/2019 - Emergenza rifiuti, la Cassazione conferma il taglio della Tarsu per mancato servizio di raccolta

tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com e qui pubblicato in quanto free
di Paola Rossi
L'emergenza rifiuti, per mancato smaltimento da parte del Comune, dà automaticamente diritto alla riduzione, fino al 40%, della tassa e a prescindere dall'accertata responsabilità diretta dell'ente locale nel disservizio. Il Comune di Napoli perde, infatti, un'altra partita sulla Tarsu contro un noto albergo: la Cassazione ha confermato infatti, con l'ordinanza n. 22767 di ieri le decisioni dei giudici di merito tributari. La sentenza di appello, confermativa di quella di primo grado, aveva accolto il ricorso contro la cartella di pagamento, relativa a circa 50mila euro di Tarsu, per l'anno d'imposta 2010 cioè quando Napoli era nell'ennesima emergenza rifiuti.Già nel 2008 la spazzatura non raccolta aveva travolto il Comune partenopeo. E proprio sull'anno d'imposta 2008, l'hotel aveva già ottenuto in Cassazione (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 settembre 2017) la medesima vittoria contro la pretesa tributaria di pagamento integrale della Tarsu da parte del Comune di Napoli.
Il Comune di Napoli nella sua qualità di ente impositore riteneva di aver diritto al versamento della Tarsu nella misura piena, in quanto si era difeso sostenendo di non aver colpa del disservizio e lamentava davanti ai giudici la mancata indagine su tale punto della responsabilità. Ragionamento nettamente respinto dalla Cassazione, che ha ribadito l'inifluenza verso il contribuente «di chi fosse la colpa del disservizio» perché il presupposto della tariffa sta nella concreta erogazione del servizio. Il Comune aveva infatti resistito in giudizio a difesa della propria pretesa tributaria giocando la propria difesa sul punto della responsabilità di cui chiedeva l'accertamento in capo ad amministrazioni esterne. In base al Dlgs 507/1993 sulla disciplina della tariffa scatta la riduzione - in misura non inferiore al 60% - per il solo fatto oggettivo di aver offerto al contribuente un servizio insufficiente o inesistente a causa di distanza e capacità dei cassonetti o di fequenza della raccolta. Ora l'hotel deve quindi solo il 40% della Tarsu pretesa in base al regolamento comunale.
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