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12/09/2019 - Aumento della TARI dell’anno in corso per far fronte a perdite di esercizi precedenti - Illegittimità

tratto da giustizia-amministrativa.it
"Il comma 654 bis dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, poi, nel prevedere la possibilità che tra le componenti di costo della T.A.R.I. possano essere considerati anche “gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”, consente l’esclusivo recupero di crediti divenuti inesigibili afferenti a forme di prelievo tributario anteriori alla T.A.R.I. (T.I.A.1, T.I.A.2 e T.A.R.E.S.) e non invece ad annualità pregresse della stessa tipologia di tributo.
In ogni caso − pur volendo ammettere che anche i crediti inesigibili afferenti alla T.A.R.I. possano costituire costi da coprire con l’aumento del prelievo fiscale per gli anni successivi − la deliberazione impugnata ha fissato la T.A.R.I. per l’anno 2018 computando tra i costi anche le perdite degli esercizi precedenti afferenti agli oneri necessari a effettuare l’integrale e immediato pagamento dei servizi prestati e fatturati dalla “Catanzaro Costruzioni s.r.l.”, società gestrice della discarica, e dalla “Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.”, A.T.O. cui il Comune intimato è socio di minoranza.
Ne consegue che non emergono, neppure in astratto, ipotesi eccezionali legittimanti delle deroghe alle regole fin qui esposte, giacché i costi ut supra indicati costituiscono esiti prevedibili da coprire con i necessari ricavi derivanti, in base a una buona e oculata programmazione, dalla corretta e legittima determinazione della tariffa per l’anno precedente e dalla sua regolare e sistematica riscossione.
Inoltre, una diversa interpretazione – sostenuta dalla difesa del Comune intimato – potrebbe portare all’inammissibile conseguenza di avallare, in via “ordinaria”, eventuali comportamenti colpevolmente inerti/illegittimi della P.A., riversando ad libitum sulle tariffe delle annualità successive i costi, anche ordinari, inerenti ad annualità pregresse.
Deve, inoltre, evidenziarsi che gli equilibri di bilancio possono adeguatamente e prevedibilmente salvaguardarsi facendo ricorso all’art. 193, comma 3, della legge 18 agosto 2000, n. 267, che, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente all’ente di modificare, in sede consuntiva, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza con efficacia retroattiva."
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