12/09/2019 - Amministrazioni pubbliche: sospensione prescrizione dei contributi
tratto da inps.it
Amministrazioni pubbliche: sospensione prescrizione dei contributi
09 settembre 2019
L’Istituto, con la circolare INPS 6 settembre 2019, n. 122, fornisce alle amministrazioni iscritte alle Casse pensionistiche della Gestione pubblica indicazioni e chiarimenti relativi alla prescrizione dei contributi dovuti.
La circolare rinvia al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria dovuta dalle amministrazioni pubbliche, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, come stabilito dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
La sospensione dei termini di prescrizione si applica alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, quindi alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali ( CPDEL), alla Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ( CPI), alla Cassa Pensioni Sanitari ( CPS), alla Cassa Ufficiali Giudiziari ( CPUG) e alla Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato ( CTPS).
La circolare rinvia al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria dovuta dalle amministrazioni pubbliche, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, come stabilito dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
La sospensione dei termini di prescrizione si applica alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, quindi alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali ( CPDEL), alla Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ( CPI), alla Cassa Pensioni Sanitari ( CPS), alla Cassa Ufficiali Giudiziari ( CPUG) e alla Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato ( CTPS).
Sono, pertanto, destinatari delle disposizioni:
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le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere in questo ambito anche le accademie e i conservatori statali;
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le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
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le regioni, le province, i comuni, le unioni dei comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni;
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le istituzioni universitarie;
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gli Istituti autonomi case popolari;
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le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
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gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
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le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
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l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
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le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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Sono, invece, escluse le contribuzioni pertinenti a:
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
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fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione Generale Obbligatoria;
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fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza ( TFR/ TFS) ai dipendenti pubblici (Fondo ex INADEL ed ex ENPAS).
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Pertanto, la contribuzione dovuta alle Casse pensionistiche sopra indicate, per ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata entro il 31 dicembre 2021, quella per periodi che decorrono dal 1° gennaio 2015 è soggetta ai termini ordinari di prescrizione quinquennali, mentre i versamenti riguardanti dicembre 2015 potranno essere effettuati secondo i termini ordinari di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.