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11/09/2019 - La rotazione non si applica se la procedura è aperta al mercato!

tratto da giurisprudenzappalti.it

La rotazione non si applica se la procedura è aperta al mercato!

Tar Lombardia, Brescia , Sez. I , Ordinanza 10/ 09 /2019 , n.332.
Scritto da Roberto Donati10 Settembre 2019
L’Ordinanza del Tar rafforza quella linea interpretativa sulla rotazione che, ragionevolmente, ha stabilito che in caso di procedure aperte al mercato detto principio sia recessivo rispetto alla  necessità di garantire la più ampia concorrenza.[1]
Vedremo la decisione di merito , ma risulta significativo che Tar Lombardia, Brescia , Sez. I , Ordinanza 10/ 09 /2019 , n.332. respinga le richieste misure cautelari con le seguenti motivazioni:
.. nel caso in esame la partecipazione alla procedura di gara non era soggetta ad alcuna limitazione del numero degli operatori economici ammessi, essendo la medesima, in base all’avviso di avvio procedura, accessibile a tutti “i fornitori iscritti alla categoria merceologica di interesse” (in tal senso l’impugnato decreto n. 42/2019);
considerato, dunque, che il criterio di rotazione di cui all’art. 36 codice dei contratti pubblici non pare applicabile al caso di cui si discute proprio perché la procedura in esame (che, peraltro, contempla il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, che esclude ogni forma di discrezionalità), essendo aperta al mercato, non prevedeva alcuna limitazione alla partecipazione dei soggetti interessati e che, al contrario, una applicazione del suddetto criterio avrebbe potuto determinare una limitazione del principio di massima partecipazione e della tutela della concorrenza;
rilevato, altresì, che le suesposte conclusioni appaiono coerenti con quanto affermato nelle linee guida ANAC n. 4 le quali, nell’escludere dall’ambito di applicazione del principio di rotazione talune fattispecie, individuano, tra l’altro, l’ipotesi in cui l’affidamento avvenga con procedura aperta al mercato nella quale la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
L’istanza di sospensione cautelare viene dunque respinta.
[1] Vedasi Linee Guida ANAC n.4 ;Tar Calabria, Catanzaro,Sez.I, 20 luglio 2019, n. 1457; Tar Campania, sez. VIII, 23 luglio 2018, n. 4883; TAR Sardegna, Sez. I, 22 maggio 2018, n. 493; T.A.R. Toscana, Sez. II, 12 giugno 2017, n. 816
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