Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 21196 del 8/8/2019
Pubblico impiego – sanità – medici specializzandi – lavori in supplenza – richiesta di superiore remunerazione – non dovuta - rigetto del ricorso – principio di diritto
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte rigetta il ricorso di trentacinque medici che – alcuni anni addietro, mentre erano specializzandi – avevano adito il tribunale del lavoro perché venisse loro riconosciuta, dal Policlinico di Modena e dall’ospedale di Baggiovara presso cui frequentavano la scuola di specializzazione, una remunerazione diversa e maggiore visto che erano utilizzati in lavori di supplenza dei medici strutturati inquadrati a tempo pieno nel SSN. Chiedevano inoltre che l’importo della loro borsa di studio fosse incrementato in base alla variazione del costo della vita. Respingendo il ricorso i giudici chiariscono: “deve essere ribadito il principio consolidato, meritevole di continuità, secondo cui l'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono quindi il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (Cass. 22 settembre 2009, n. 20403; Cass. 27 luglio 2017, n. 18670; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4449).” In relazione poi alla richiesta di incremento della borsa di studio: “in tema di trattamento economico dei medici specializzandi, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 29345/2008), successivamente confermate dalle Sezioni semplici (sentenze nn. Cass. n. 20403/2009, 11565/2011, 12624/2015, 18710/2016), hanno statuito che l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 d.Ig. 257/1991 (e rideterminato per l'anno 1992) non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 d.l. 384/1992 (conv. in I. 348/1992), dall'art. 3 I. 537/1993, dall'art. 1 I. 549/1995, dall'art. 1 I. 662/1996 e dall'art. 22 I. 488/1999, nonché dalla legge n. 289/2002, in quanto il blocco degli incrementi della suddetta borsa dovuti al tasso di inflazione si iscrive in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato, come anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 432/1997), che ha deciso la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 33 I. 549/1995 (Cass. 27 luglio 2017, n. 18670)”.
Vai al documento
|