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05/09/2019 - Omesse dichiarazioni, gara ko - La reticenza è causa di revocazione dell’aggiudicazione

tratto da Italia Oggi - 04 Settembre 2019

Omesse dichiarazioni, gara ko - La reticenza è causa di revocazione dell’aggiudicazione

di GIUSEPPE ALESSANDRI - Italia Oggi - 04 Settembre 2019
Le incomplete o reticenti dichiarazioni relative ad eventuali illeciti professionali richieste dal codice degli appalti tra i requisiti generali per la partecipazione alle gare costituiscono possibile causa di revoca dell' aggiudicazione. Lo ha deciso il Tar Puglia con la sentenza della Sezione III 13 agosto 2019, n. 1144 che ha accolto il ricorso (patrocinatore l' avv. Francesco Follieri), modificando un orientamento precedentemente consolidato sulla rilevanza delle omesse dichiarazioni di illeciti professionali non risultanti dal Casellario Anac.
Nel caso di specie, una ditta classificatasi seconda nella graduatoria ha presentato ricorso al Tar contro l' aggiudicazione della vincitrice evidenziando, a seguito dell' accesso agli atti, l' omissione di una serie di dichiarazioni che avrebbero dovuto essere esposte alla stazione appaltante, in osservanza dell' articolo 80, comma 5, lettera c), del dlgs 50/2016, ai sensi del quale va disposta l' esclusione dalla gara qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l' operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità».
Le evidenze documentali avevano dimostrato che la ditta aggiudicataria era in precedenza decaduta (con sentenza passata in giudicato) da un precedente affidamento per non aver presentato la cauzione definitiva, in un altro precedente contratto il ritardo nei pagamenti aveva costretto il comune ad intervenire in via sostitutiva e nell' appalto oggetto della controversia aveva presentato una fideiussione bancaria considerata insufficiente allo scopo. Il Tar Puglia richiama la giurisprudenza del Consiglio di stato (Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142), secondo la quale lo scopo dell' articolo 80, comma 5, lettera c), del codice dei contratti è conferire alle stazioni appaltanti il potere di apprezzare le condotte dell' operatore economico che possono integrare un «grave illecito professionale», sì da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo, che hanno carattere meramente esemplificativo.
A questo scopo, quindi, l' amministrazione appaltante deve avere a disposizione quante più informazioni possibili. E l' onere di fornire le informazioni di dettaglio grava sugli operatori economici, tanto che le omissioni di informazioni rilevanti implica grave errore professionale» che conduce all' espulsione del concorrente solo se la stazione appaltante lo reputi idoneo a compromettere l' affidabilità e l' integrità dell' operatore. L' esclusione, dunque, non è automatica, ma le stazioni appaltanti debbono essere messe in condizione di effettuare una doverosa valutazione sulla professionalità dell' operatore, da cui possa scaturire l' adeguata motivazione dell' esclusione o dell' ammissione.
Allo scopo, e questo è il punto saliente della sentenza del Tar Puglia, non sono sufficienti le indicazioni del casellario informatico. I giudici amministrativi richiamano le Linee Guida Anac n. 6 del 2016 (come modificate introdotta dalla delibera del Consiglio dell' Autorità n. 1008 dell' 11 ottobre 2017), ricordando che nel merito evidenziano l' obbligo incombente sugli appaltatori di dichiarare, utilizzando il Dgue «tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità» (punto 4.3, attualmente vigente), con conseguente scomparsa della delimitazione dell' onere di dichiarazione degli illeciti professionali alle sole notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall' Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità».
Il Tar Puglia sottolinea che l' aggiornamento delle Linee Guida 6 traggono origine proprio dall' esperienza recente che ha registrato più volte l' incompletezza e il mancato aggiornamento del casellario informatico (sul punto, Consiglio di Stato, parere del 23 ottobre 2018, n. 2626), con conseguente possibilità per la Stazione appaltante di poter accedere in ogni modo possibile alle notizie rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità». Per queste ragioni il Tar ha accolto il ricorso, condannando la stazione appaltante alla riedizione del potere amministrativo», cioè all' approfondimento istruttorio, per verificare se ricorrano o meno i presupposti per escludere dalla gara l' aggiudicatario e, dunque, affidare l' appalto alla ricorrente.
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