05/09/2019 - Entro il 15 settembre le richieste di contributi per la messa in sicurezza degli edifici
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Entro il 15 settembre le richieste di contributi per la messa in sicurezza degli edifici
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Con il decreto 2 agosto 2019 il Direttore centrale della finanza locale del Ministero dell'interno ha provveduto ad approvare il modello di certificazione (in allegato al decreto) per la richiesta, da parte dei comuni, del contributo, per l'anno 2020, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Nel decreto sono, altresì, stabilite le modalità e i termini per l'attribuzione del contributo.
Le norme di riferimento. L'art. 1, comma 853, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) dispone che "al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, L. 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti".
Successivamente i commi 140 e 141 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2018, n. 145 hanno definito, tra l'altro, le opere da finanziare, il limite massimo di finanziamento.
Chi può fare la richiesta. Possono richiedere i contributi i comuni che non risultano beneficiato delle risorse di cui all'art. 1, comma 974, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ( si tratta delle risorse relative al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia), per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti.
Limite richiesta contributi. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di: a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti
Le priorità. Ai fini dell'erogazione del contributo sono stabilite le seguenti priorità: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
Gli investimenti finanziabili. Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili sono: a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio; b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.
Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti sono ammissibili: a) manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce); b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.
Per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente, sono ammissibili: a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza; b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio; c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche.
Richiesta di contributo e livello di progettazione. Le opere pubbliche di valore superiore a 1.000.000 di euro, devono presentare al momento della richiesta di contributo un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori. Il livello di progettazione è verificato, prima dell'assegnazione del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Gli interventi devono essere identificati dal CUP classificati secondo settori e sotto-settori, pena esclusione dal contributo.
La richiesta di contributo in metodologia informatica. Viene fatto presente che il modello cartaceo di richiesta di contributo, allegato modello A al decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«Area certificati».
La trasmissione della richiesta: modalità e termine. I comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 settembre 2019, per l'anno 2020, trasmettono la certificazione esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
Rettifiche richieste. I comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, possono inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro il termine di trasmissione, innanzi visto, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.
Esclusione dalla procedura. Sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali le richieste: a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo; b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio; c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e) (si tratta dei rendiconti della gestione e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio), e all'art. 3 (si tratta dei dati afferenti il rendiconto della gestione) del decreto del MEF 12 maggio 2016 (G.U. 26 maggio 2016, n. 122), riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2018). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'art. 44, comma 3, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229(si tratta dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016), le informazioni sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno; d)con modalità e termini diversi da quelli innanzi previsti.