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03/09/2019 - Lo staff in lavoro subordinato - I componenti non possono essere collaboratori esterni

tratto da Italia Oggi
La Corte dei conti Puglia su una norma che induce in errore molte amministrazioni 

Lo staff in lavoro subordinato - I componenti non possono essere collaboratori esterni

di Luigi Oliveri
I componenti degli uffici di staff degli organi di governo degli enti locali non possono essere reclutati mediante collaborazioni esterne, ma vanno necessariamente assunti con contratto di lavoro subordinato.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza 24 giugno 2019, n. 388 chiarisce in maniera efficace le modalità attuative dell'articolo 90 del dlgs 267/2000, norma che da sempre induce molte amministrazioni locali ad errori operativi, primo tra i quali appunto quello di pensare di coprire i posti dello staff mediante contratti di collaborazione. Probabilmente ad indurre verso il malinteso è una lettura non corretta e completa delle disposizioni dell'articolo 90. Il comma 1 di tale norma dispone che «Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni». Probabilmente, in molti si fermano sull'ultima parte della norma, ove si parla espressamente di «collaboratori» e pensano, quindi, che essa si riferisca appunto a prestatori di lavoro autonomo, assunti a tempo determinato nella forma della collaborazione. Ma, basta completare la lettura dell'articolo 90 col successivo comma 2 per comprendere che l'impressione della legittimità del reclutamento di collaboratori esterni risulti erronea. Il comma 2, infatti, dispone in maniera molto chiara che «al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali». Pertanto, i componenti degli staff non possono che essere lavoratori subordinati: sia perché il citato comma 2 lo dispone in modo da non ingenerare alcun equivoco, sia perché si applica il Ccnl di comparto, posto, come evidente, a disciplinare esclusivamente i rapporti di lavoro subordinati e non quelli autonomi. La Sezione Puglia si è pronunciata decidendo il danno erariale a carico di un comune che ha costituito inconsuete ed originali «agenzie» per l'agricoltura, ponendo a capo di esse, nel ruolo di direttori, appunto personale acquisito nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dell'articolo 90 del dlgs 267/2000. Infatti, queste strane agenzie sono state istituite quali «uffici di staff» del sindaco. La Corte osserva che «le Agenzie comunali, lungi dal rappresentare la nascita di nuovi organismi, intesi quali autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche attive e passive, hanno in realtà costituito il pretesto per l'affidamento di incarichi di consulenza, a soggetti esterni all'Amministrazione, in assoluta e totale violazione di legge». Il comune, ovviamente, non dispone del potere di istituire agenzie o enti, al di fuori delle tassative forme disciplinate dal testo unico. Ma soprattutto, meno ancora un comune può creare agenzie come uffici di staff e così preporvi direttori fiduciari del sindaco.
La sentenza afferma in modo perentorio che nel caso esaminato «non sussistono i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90 dlgs n. 267 del 2000». Ciò, per un verso, perché le agenzie altro non erano che, a ben vedere, uffici operativi dell'ente e non organismi autonomi. In secondo luogo, perché l'ente ha utilizzato l'idea della costituzione delle agenzie per aggirare le regole sull'utilizzo degli uffici di staff; di fatto, le agenzie altro non erano che uffici gestionali affidati a componenti dello staff sindacale e non, come invece permette in via esclusiva, uffici di supporto alla direzione politica.
In ogni caso, la sentenza evidenzia che l'articolo 90 «prevede il ricorso a personale interno o a soggetti esterni, reclutati con contratto di lavoro a tempo determinato». E conferma che «anche ai sensi del comma 2 della norma, tale tipologia debba intendersi necessariamente riferita al contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato) discende necessariamente dalla considerazione che il personale di detti uffici di staff rientra nell'ambito della dotazione organica dell'ente, con conseguente applicazione del relativo Ccnl». La sentenza rincara la dose, sottolineando che «in nessun caso, pertanto, è consentita la possibilità di ricorrere a forme contrattuali diverse da quelle sopra indicate, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo quantitativo».
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