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02/09/2019 - Fondo dirigenti/dipendenti: nessun “travaso”, ma un unico limite!

tratto da gianlucabertagna.it

Fondo dirigenti/dipendenti: nessun “travaso”, ma un unico limite!

31-08-2019
L’utilizzo delle parole è importante. Tanto più sui nostri argomenti. Non si sa da dove sia partito, ma l’utilizzo del termine “travaso” riferito al fondo dei dirigenti e dei dipendenti è totalmente fuorviante! E attenzione: non è questione di norma scritta bene o scritta male, qua parliamo di una parola che è stata “appiccicata” erroneamente a questa vicenda.
Sarà stata la confusione tra le regole contrattuali della costituzione del fondo e la regola sul tetto del trattamento accessorio (art. 23 comma 2 del d.l. 75/2017), ma parlare di “travaso” è davvero sbagliato, fuorviante, errato!
Non è mai esistito e non esiste nessuna possibilità di travasare somme da un fondo all’altro, di spostare importi dal fondo della dirigenza a quello dei dipendenti o alle posizioni organizzative!!!
Quello che, invece, è sempre stato è questo:
  • Esistono precise regole di costituzione del fondo della dirigenza. E con queste si deve costituire il fondo.
  • Esistono precise regole di costituzione del fondo dei dipendenti. Le ultime sono all’art. 67 del CCNL 21/05/2019. E con queste si deve costituire il fondo.
  • A bilancio (in nessuno dei due fondi di cui sopra) si devono stanziare le risorse per le posizioni organizzative.
  • La somma delle tre voci di cui sopra deve stare al di sotto dell’asticella costituita dal trattamento accessorio dell’anno 2016 come previsto dall’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/20017 conteggiando, ovviamente, le medesime voci di confronto.
È tutto qua.
Quindi: ogni fondo va costituito con le sue regole! Nessun travaso è possibile a consuntivo! In sede di costituzione ci si interrogherà se quella costituzione è compatibile con il limite. Se non lo è o si stanziano meno risorse variabili nei rispettivi fondi e meno risorse per le posizioni organizzative oppure si dovrà tagliare per rimanere sotto l’asticella del 2016.
La parola “travaso”, in questo contesto, va abolita.
Semmai può succedere che, sempre in fase di costituzione, ci si accorga che un fondo è diventato più basso rispetto al 2016 nel rispetto delle norme contrattuali. A questo punto si potrà utilizzare quel “gap”, sempre in fase di costituzione, per valutare la possibilità di integrare l’altro fondo, ma solo ed esclusivamente alle regole previste dai CCNL.
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