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29/10/2019 - Servizio applicativo a supporto dell’amministrazione del personale. E’ un servizio di natura intellettuale!

tratto da giurisprudenzappalti.it
Servizio applicativo a supporto dell’amministrazione del personale. E’ un servizio di natura intellettuale!
Tar Lazio, Roma, Sez. II Ter, 28/ 10/ 2019, n.12373
Scritto da Roberto Donati - 28 Ottobre 2019
Gara per affidamento di servizio applicativo a supporto dell’amministrazione del personale (“complesso delle attività per la fornitura in modalità Application As a Service di una applicazione di amministrazione del personale”).
La ricorrente viene esclusa per la mancata indicazione nell’offerta economica dei costi aziendali per la sicurezza con ritenuta violazione dell’art. 95 comma 10 d. lgs. n. 50/16.
Tra i motivi di ricorso viene evidenziato come il servizio in appalto sia di natura intellettuale, secondo quanto previsto dall’articolo 95 comma 10.
Trattasi, pertanto, di appalto il cui oggetto è costituito, in via principale, dalla fornitura e gestione di una piattaforma informatica necessaria per la gestione dei dati del personale di xxxx. che, come tale, è qualificabile come servizio di natura intellettuale in quanto non comporta l’esecuzione di significative prestazioni di natura materiale che espongano il personale dell’appaltatore ai rischi specifici alla cui tutela è preordinata la disposizione di cui all’art. 95 comma 10 d. lgs. n. 50/16.
Del resto, il giudice di appello ha già precisato che gli appalti di fornitura e gestione di un software hanno natura di servizio intellettuale con conseguente inconfigurabilità di specifici costi di sicurezza aziendale e del relativo obbligo di specifica indicazione (Cons. Stato n. 2098/17; Cons. Stato n. 180/14).
Tale ipotesi ricorre nella presente fattispecie, in cui, rispetto alle attività materiali secondarie, prevale l’elemento personale correlato alla predisposizione e gestione di un programma informatico.
La ritenuta qualificazione dell’appalto oggetto di causa come servizio di natura intellettuale induce il Tribunale a ritenere che, secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 10 d. lgs. n. 50/16, la ricorrente non aveva l’obbligo di indicare specificamente nell’offerta economica i costi aziendali della sicurezza.
Pertanto, come dedotto dalla ricorrente, le clausole del disciplinare di gara che prevedono l’esclusione per la mancata specifica indicazione dei costi aziendali della sicurezza anche per i servizi di natura intellettuale, sono nulle per violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione, previsto dall’art. 83 comma 8 d. lgs. n. 50/16.
Alla nullità di tali clausole consegue l’illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente perché emesso in violazione dell’art. 95 comma 10 d. lgs. n. 50/16.
Il ricorso viene accolto. Viene annullato il provvedimento di esclusione e dichiarata l’inefficacia del contratto di appalto nel frattempo stipulato.
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